L’istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Questo istituto è applicabile anche al Diritto Annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 558245 del 16.10.02
Nuove disposizioni sulle sanzioni sono state introdotte dal D.M. n. 54/2005, mentre ulteriori indicazioni su come opera il ravvedimento operoso in relazione al diritto annuale sono state fornite dalla circolare ministeriale 3587/C del 20.06.2005 e dalla Nota Ministeriale n. 172574/22.10.2013.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla Nota Ministeriale 62417/30.12.2008, per il ravvedimento operoso in esame non si applicano le riduzioni previste dall'art. 16 del Decreto Legge 185/2008 (Decreto anti-crisi), convertito nella Legge 2/2009.
Allo stesso modo, la Nota n. 16919 del 6/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha ribadito, in merito alle disposizioni introdotte dal comma 637, lett. b) della Legge 190/2014, che le modifiche apportate all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 (Istituto del ravvedimento operoso disciplinato dalla norma in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) non hanno un automatico effetto di modifica dell'analoga norma che disciplina il ravvedimento operoso del diritto annuale (art. 6 del Decreto 54/2005).
Dall'1.01.2016 il tasso di interesse legale passa allo 0,20% (Decreto M.E.F. 11.12.2015).
Termine di scadenza per le imprese già iscritte al 31.12.2015
Tipologia |
Scadenza originaria |
Ravvedimento breve o maggiorazione 0,4% |
Ravvedimento lungo |
Imprese già iscritte al 31.12.2015 |
16/06/2016 |
Dal 17.06.2016 al 16.07.2016 |
Dal 16.07.2016 al 16.06.2017 |
Società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio al 6° mese dalla chiusura dell’esercizio |
16/07/2016 |
Dal 17.07.2016 al 16.08.2016 (se si applica il ravvedimento, se invece si applica la maggiorazione dello 0,4% la scadenza è al 22/08/2016) |
Dal 17.08.2016 al 16.07.2017 |
Imprese con studi di settore e imprese individuali (D.P.C.M. 15 giugno 2016 (G.U. n. 139 del 16 giugno 2016) |
6/07/2016 |
Dal 07.07.2016 al 06.08.2016 (se si applica il ravvedimento, se invece si applica la maggiorazione dello 0,4% la scadenza è al 22/08/2016) |
Dal 07.08.2016 al 06.07.2017 |
Termine di scadenza per le nuove imprese iscritte in corso d'anno 2016 o per apertura unità locali
Tipologia |
Scadenza originaria |
Ravvedimento breve |
Ravvedimento lungo |
Iscrizione nuove imprese Apertura unità locali |
30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell’annotazione al Registro Imprese |
Nei 30 giorni successivi (e quindi 60 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) |
Un anno dalla scadenza (e quindi un anno + 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) |
Il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,4%: si consiglia pertanto di usufruire di questa seconda modalità perché più favorevole (cfr. circolare n. 3587/C).
I 30 giorni per il ravvedimento breve iniziano a decorrere allo scadere del termine ordinario previsto per il versamento del diritto o dal giorno successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Anche nel caso in cui il 30° giorno utile per il ravvedimento sia un sabato o un giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
N.B. Il ravvedimento dell'anno 2015 è scaduto (l'ultima data utile era il 7/07/2016 per chi aderiva agli studi di settore oppure 16/07/2016 per coloro che usufruivano della proroga per l'approvazione del bilancio); il termine rimane aperto fino alla fine del 2016 solo per le imprese iscritte nella seconda parte dell'anno 2015.
Ravvedimento breve
Ravvedimento lungo
Il pagamento va effettuato con modello F24, compilando la sezione IMU e altri Tributi Locali, indicando i seguenti codici:
Per il pagamento dei codici tributo 3851 e 3852 non possono essere utilizzati, in compensazione, crediti verso altri tributi (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).
Il ravvedimento non è efficace:
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Data di aggiornamento: 29/11/2016
Autore:
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LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
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