Di seguito, nel dettaglio, sono riportate tutte le informazioni utili ai fini dell'assolvimento del tributo.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1° Gennaio 2016, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso.
Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonchè le società che, pur avendo cessato l'attività, non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio va arrotondato all’unità di euro, in base ai criteri contenuti nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.
Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2016 è il 16/06/2016 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2016 dal 17 giugno al 16 luglio) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("AN" per Ancona) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalita' riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che le misure del diritto annuale dovuto sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011 con la riduzione percentuale dell’importo da versare, prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l’anno 2015 è pari al 40 per cento.
Si ricorda che la Camera di Commercio di Ancona non applica alcuna maggiorazione per l’anno 2016.
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa, per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benchè tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella, contenente gli importi già comprensivi della riduzione del 40%:
Misure fisse
Tipo di impresa |
Importo dovuto Sede |
Importo da versare Sede |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese |
€ 52,80 |
€ 53,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese |
€ 120,00 |
€ 120,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA |
€ 18,00 |
€ 18,00 |
Società semplici non agricole e società tra avvocati |
€ 120,00 |
€ 120,00 |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole |
€ 60,00 |
€ 60,00 |
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per ciascuna unità locale) |
€ 66,00 |
€ 66,00 |
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (vedi colonna corrispondente della tabella sovrastante), eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno determinare il diritto annuale da versare sommando all’importo dovuto per la sede, l’importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; dovranno poi arrotondare l’importo finale all’unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).
Esempi:
I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso della sede di euro 18,00.
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2016. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente:
Fasce di fatturato e aliquote |
|
Scaglioni di fatturato da euro a euro |
Misure fisse e aliquote |
da 0,00 a 100.000,00 |
euro 200,00 (Misura fissa) |
da 100.000,01 a 250.000,00 |
euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00 |
da 250.000,01 a 500.000,00 |
euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00 |
da 500.000,01 a 1.000.000,00 |
euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00 |
da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 |
euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 |
da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 |
euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 |
da 35.000.000,01 a 50.000.000,00 |
euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00 |
oltre 50.000.000,00 |
euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
L'importo risultante dal conteggio deve essere ridotto del 40%, ai sensi del citato D.L. 90/2014 e poi arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230/30.03.2009.
Metodologia di calcolo: Determinare quanto dovuto per la sede, calcolare il 20% per ciascuna unità locale se presente, sommare le due voci, quindi applicare la riduzione del 40%, eseguendo tutti i calcoli mantenendo cinque decimali. L’importo così ottenuto deve essere arrotondato secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 prima al centesimo e poi all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
Da quest'anno, il sistema delle Camere di Commercio mette a disposizione un sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall’impresa (http://dirittoannuale.camcom.it)
Il nuovo sito consente di determinare il diritto da versare, inserendo il codice fiscale e il dato del fatturato. Oltre a ciò, tramite il nuovo servizio PagOnline, è possibile eseguire il versamento on line. La funzionalità che consente il pagamento on-line sul nuovo sito per le Imprese sara' resa disponibile a partire da lunedi' 23 maggio.
Ai sensi dell’ ai sensi dell'art. 18, co. 6 della legge n. 580/93, le Camere di Commercio hanno la facoltà, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, di aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.
Ecco le maggiorazioni deliberate dagli enti camerali per l’anno 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 0279880 del 22/12/2015, ha comunicato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) a decorrere dal 1° gennaio 2016, tenendo presente che l’importo da versare deve essere, ove necessario, arrotondato all’unità di euro, secondo il seguente criterio generale: arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto, negli altri casi.
Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e per i nuovi soggetti iscritti nel REA nel corso del 2016
Tipologie di soggetti:
|
Sede Euro |
Unità locali Euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
120,00 |
24,00 |
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole |
60,00 |
12,00 |
Società semplici non agricole |
120,00 |
24,00 |
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) |
120,00 |
24,00 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) |
120,00 |
24,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA |
18,00 |
= |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero |
= |
66,00 |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale:
|
Solo Sede |
Solo 1 U.L. |
Sede + 1 U.L. |
Sede + 2 U.L. |
“n” U.L. |
Importo dovuto |
52,80 |
10,56 |
52,80 + 10,56 |
52,80 + (10,56x2) |
“n” U.L. x 10,56 |
Importo da versare |
53,00 |
11,00 |
63,00 |
74,00 |
Il totale va arrotondato all’euro |
Il versamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite lo sportello Telemaco o tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
Data di pubblicazione: 20/05/2016
Data di aggiornamento: 19/05/2016
Arco temporale: annuale
Autore: Laura Maggi
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