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REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI: sospensione (fino al 15 aprile 2020) dei termini dei procedimenti amministrativi ed estensione della validità degli atti in scadenza (fino al 15 giugno 2020)



Disposizioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a seguito dell'emergenza da COVID-19

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "cura Italia") è stata disposta, all'articolo 103, comma 1, la sospensione, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce inoltre che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Per i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, tale disposizione amplia la sospensione già disposta con decreto direttoriale 11 marzo 2020, sia dal punto di vista temporale in quanto estesa al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, sia dal punto di vista oggettivo, essendovi ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Per effetto dell'art. 103, comma 2, pertanto, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; dopo tale data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita del titolo o il suo rinnovo (l’interessato è tenuto a precisare, nel campo “nota depositante” del modulo cartaceo o telematico, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19).

Si ricorda, infine, che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali, non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

 

 

LEGGI DECRETO DIRETTORIALE PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI 11marzo 2020

LEGGI DECRETO LEGGE "CURA ITALIA" 17 marzo 2020

 

 

Data di pubblicazione: 12/03/2020

Autore: admin

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