Registri, albi, certificazioni » Carte tachigrafiche
E' possibile inviare la modulistica completa tramite posta ordinaria o raccomandata.
Si raccomanda in ogni caso la corretta compilazione e di allegare quanto sotto indicato.
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In precedenza l'unione europea aveva diramato una comunicazione diramata dalla Commissione europea che suggerisce agli Stati membri un regime di tolleranza nei casi di ritardo nel rinnovo delle carte tachigrafiche in questo periodo di emergenza sanitaria internazionale.
La Commissione, pur riconoscendo che le fonti normative di riferimento non prevedono specifiche deroghe, ritiene che non si possa far a meno di tener conto delle circostanze eccezionali a cui gli Stati membri sono esposti durante l'attuale crisi ed invita gli Stati ad un approccio di tolleranza, limitatamente al periodo interessato dalle norme di contenimento della pandemia.
Di seguito una sintesi dei suggerimenti della Commissione:
- Le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta dettagliata in tal senso. In base a questo approccio, un termine di 45 giorni dopo il ricevimento della richiesta potrebbe essere considerato ragionevole nelle circostanze attuali. La presentazione di una richiesta online è consigliata e dovrebbe essere sempre preferita quando disponibile.
- Le autorità nazionali preposte all'applicazione della normativa dovrebbero tenere conto delle circostanze eccezionali attuali quando effettuano i controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo, nella misura in cui il conducente ha ottemperato ai propri obblighi.
- Fatta salva la necessità che gli Stati membri assicurino che i periodi di guida e riposo e gli eventi pertinenti siano registrati correttamente, il conducente deve essere sempre in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo.
- Il conducente deve conservare la prova della richiesta di rinnovo (o sostituzione) della carta scaduta (o da sostituire) alle autorità nazionali competenti e presentarla alle autorità di controllo su richiesta.
- La carta scaduta va tenuta a disposizione durante il trasporto per essere esibita in caso di controllo.
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Si precisa inoltre che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 31 gennaio 2020, è prorogata al 31 agosto 2020.
Di conseguenza possono cosiderarsi interessate dalla proroga tutte le patenti con scadenza a partire dal 31 gennaio 2020.
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La carta tachigrafica digitale è un dispositivo, simile alla carta di un bancomat o ad una carta di credito, che va installata nel tachigrafo digitale e sul quale vengono registrate tutte le attività del conducente dal momento in cui utilizza il mezzo.
I conducenti degli automezzi, le aziende titolari di attività di autotrasporto, le officine abilitate al montaggio e alla riparazione dei tachigrafi digitali, ovvero i Centri Tecnici autorizzati dalle Camere di Commercio, e gli addetti al controllo come Polizia Stradale, Guardia di Finanza ecc…
Le tipologie di carte tachigrafiche digitali che possono essere rilasciate dalle Camere di commercio sono le seguenti:
CONDIZIONI PER IL RILASCIO/RINNOVO
La Carta - scarica il modulo di richiesta - è rilasciata dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati dal gestore del proprio sistema informativo laddove il richiedente possegga i seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria superiore alla B necessaria per la guida e/o la conduzione di veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro. Dall’obbligo di conduzione con la Carta sono esclusi i veicoli elencati all’articolo 4 e all’articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 3820/1985;
- non essere titolare di un’altra Carta Tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell’Unione Europea;
- non aver inoltrato domanda analoga presso altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in altro Stato aderente al sistema delle Carte Tachigrafiche di cui al Regolamento CEE n. 3820/1985
E' necessario allegare i documenti richiesti in calce al modello ufficiale.
In particolare si ricordano i requisiti minimi per la fototessera:
- deve essere sufficientemente nitida e contrastata;
- non deve essere sovraesposta o sottoesposta;
- deve essere “ritagliata” (dall’operatore) in formato Fototessera (inquadratura di testa e spalle);
- deve essere acquisita (dall’operatore) rispettando il riquadro di stampa proposto dal sistema.
In caso di cittadino extracomunitario è necessario:
CONDIZIONI PER IL RILASCIO/RINNOVO
La domanda per il rilascio della Carta - scarica il modulo di richiesta - va presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero alla Camera della provincia in cui l’Impresa ha la sede legale. La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa o da persona da questi delegata con procura notarile. La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio, avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati dal gestore del proprio sistema informativo, laddove il richiedente possegga i seguenti requisiti:
- l’Impresa deve avere una sede operativa sul territorio italiano;
- l’Impresa deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese;
- l’Impresa deve dichiarare di possedere almeno un veicolo equipaggiato con l’apparecchio di controllo
CONDIZIONI PER IL RILASCIO
La Carta -scarica il modulo di richiesta- è rilasciata dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati dal gestore del proprio sistema informativo nel quadro di apposite convenzioni sottoscritte, a livello locale o nazionale, con le Autorità deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza del lavoro e del trasporto stradale, ovvero adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
La Carta viene intestata alle Autorità di cui al precedente comma, la cui denominazione ed indirizzo verranno stampati sulla superficie della Carta e registrati nella memoria della stessa
CONDIZIONI PER IL RILASCIO
La domanda per il rilascio della Carta - scarica il modulo di richiesta - va presentata alla Camera di Commercio della provincia in cui l’Officina ha ottenuto l’Autorizzazione Ministeriale. La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Officina o da
persona da questi delegata. La Carta è rilasciata dalle Camere di Commercio avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici approntati dal gestore del proprio sistema informativo laddove il richiedente possegga i seguenti requisiti:
- l’Officina deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- l’Officina deve aver ottenuto l’autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell’apparecchio di controllo in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento CEE n. 3821/1985 e successive modificazioni (ivi comprese le previsioni tecniche contenute nel Regolamento CE n. 1360/2002 recante l’Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998) nonché dall’articolo 3, commi 5 e 7, del Decreto Ministeriale n. 361/2003 e dal Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2005 (Autorizzazione Officine);
- l’Officina non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una Carta dell’Azienda.
La Carta viene intestata all’Officina e viene ulteriormente personalizzata con l’apposizione del nome e del cognome del Responsabile Tecnico che, nei locali dell’Officina, utilizzerà in modo esclusivo la Carta. La ditta (in caso di impresa individuale), la ragione sociale (in caso di società di persone) e la denominazione (in caso di società di capitali), nonché l’indirizzo della sede dell’Officina verranno stampati sulla superficie della Carta e registrati nella memoria della stessa
L'attività di emissione delle carte tachigrafiche digitali prevede le seguenti fasi:
Compilazione del modello da parte dell’utente (modulo a disposizione anche sul sito della Camera di Commercio di Ancona: http://www.an.camcom.gov.it/modulistica/servizio-metrico
Controllo della documentazione esibita dall’utente
ritiro e verifica della corretta compilazione del modulo da parte dell’utente
inserimento dati all'interno della procedura informatica di richiesta carte tachigrafiche digitali
scansione della fotografia e della firma autografa dell’utente
spedizione informatica dei dati al centro di Padova
gestione e consegna delle carte emesse a sportello e/o al proprio domicilio
Da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni dall'accettazione della domanda
Per ottenere tutte le tipologie di carte tachigrafiche è necessario effettuare un versamento, a seconda della tipologia:
- direttamente allo sportello della Camera di Commercio
- tramite il portale PagoPA
Carta Conducente e carta Azienda
€ 37,00 se la carta viene ritirata allo sportello; causale – rilascio/rinnovo carta conducente o azienda
€ 40,17 se inviata per posta previo versamento; causale – rilascio/rinnovo carta conducente o azienda
PER MALFUNZIONAMENTO € 17.00 se ritirate allo sportello
PER MALFUNZIONAMENTO € 20.17 se inviata per posta
€ 37,00 se la carta viene ritirata allo sportello;
€ 43,34 se inviate per posta
€ 21,00 allo sportello;
€ 24,17 se inviate per posta
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