Sviluppo d'impresa e del territorio » + Brevetti, marchi e innovazione
Procedura di deposito e registrazione del Marchio Comunitario
La procedura del marchio comunitario è stata adottata con il Regolamento Comunitario 40/94 CE del 23 dicembre 1993. In tale Regolamento è stato stabilito che il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità. Esso, pertanto, può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decadenza o di nullità e il suo uso può essere vietato per la totalità della Comunità. Il sistema, entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile 1996, ha conosciuto immediatamente un enorme successo, essendo evidenti i vantaggi, in termini di costi/benefici, che un titolo unitario comporta per i richiedenti.
Procedura di deposito e registrazione
La procedura di registrazione si svolge presso l'UAMI (Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante-Spagna); la domanda va predisposta compilando l'apposito modulo fornito dall'UAMI (anche in versione elettronica), essa deve contenere una rappresentazione grafica del marchio e l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione.
La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente inviando la documentazione tramite la procedura e-filling sul sito dell'UAMI.
Dalla registrazione consegue l'acquisto di un titolo di proprietà esclusiva sul marchio, disciplinato da un diritto comune, con indubbia maggiore certezza per gli operatori economici.
Il marchio comunitario dura dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovato.
Procedura di deposito e registrazione del Marchio Internazionale
La procedura del marchio internazionale, introdotta dall'Accordo di Madrid del 1891, permette al titolare di un marchio, già registrato nel Paese d'origine, di ottenere la protezione in un certo numero di Stati esteri, attraverso un deposito unico, fatto in una sola lingua presso un'amministrazione centrale internazionale, ossia l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra. Successivamente l'O.M.P.I., adempiute le formalità prescritte, effettua una registrazione internazionale. A partire da questo momento il marchio ha valore in tutti gli Stati designati, a meno che qualcuno di essi non notifichi il rifiuto di protezione, in base alle ragioni che, secondo la legge nazionale, avrebbero impedito la registrazione del marchio
Il sistema, al quale partecipano attualmente 52 Stati, è stato in parte modificato dal Protocollo, integrativo all'Accordo di Madrid, adottato nel 1989 e ratificato successivamente con legge 12 marzo 1996, n.169.
I vantaggi che il Protocollo offre agli utenti, rispetto a quanto stabilito dal precedente Accordo di Madrid, possono così riassumersi:
Procedura di deposito e registrazione
La domanda di marchio internazionale può essere presentata presso l'Ufficio Brevetti di qualsiasi Camera di Commercio, oppure direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che la inoltrerà all'OMPI di Ginevra competente per l'intera procedura.
Una volta ricevuta la domanda, l'Ufficio Internazionale ne verifica la regolarità, insieme al pagamento delle tasse previste, per procedre poi alla registrazione del marchio ed alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'OMPI.
|
||||||
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
{{giorno.format('D')}}
|
Il nuovo canale della Camera di Commercio di Ancona per inviare richieste ed essere aggiornato sulle nostre iniziative.