La Camera di Commercio
Con l'entrata in vigore della legge 580/93, la Camera di Commercio, Ente Autonomo di Diritto Pubblico, è riconosciuta tra le autonomie funzionali con potestà statutaria e autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa. La sua principale finalità è lo sviluppo del sistema delle imprese e dell'economia locale nei suoi vari settori, rappresentati nella Camera dalle associazioni di categoria.
Le funzioni della Camera di Commercio sono essenzialmente tre:
- funzioni amministrative attribuite per legge o delegate dallo Stato o dalle Regioni: rientrano in tale ambito tutte le attività concernenti la tenuta di registri, elenchi, albi e ruoli, gli adempimenti burocratici connessi, nonché la gestione di un completo e affidabile sistema di informazione commerciale. L'attività più significativa è costituita dal "Registro delle Imprese", che, per effetto della richiamata legge di riordino, ha sostituito il "Registro delle Ditte" rendendo unica la funzione di "anagrafe" delle imprese - fino ad allora condivisa dalle stesse Camere con le Cancellerie commerciali dei Tribunali - che rappresenta uno strumento di riconoscibilità, di trasparenza e di governo;
- funzioni promozionali: si tratta di iniziative di diverso tipo volte a sostenere l'economia della provincia ed il sistema delle imprese; fanno parte di questa categoria i concorsi contributivi, le partecipazioni a società, consorzi, associazioni, ecc., le attività svolte a mezzo di aziende speciali costituite per svolgere servizi ad elevata competenza specialistica attraverso strutture snelle e flessibili;
- funzioni di regolazione del mercato, quali l'istituzione di camere arbitrali, sportelli di conciliazione, la promozione di contratti tipo per categorie omogenee di attività, la partecipazione a conferenze di servizi, la vigilanza per la repressione delle azioni di concorrenza sleale, la costituzione di parte civile nei processi per reati contro l'economia.