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Conciliazione / Mediazione

SPESE MEDIAZIONE

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Si comunica che - a seguito dell'istituzione della camera unica regionale - è stato costituito l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio delle Marche.

Il Ministero della Giustizia con provvedimento del 12/09/19, comunicato il 19/09/19, a firma del Direttore Generale del Dipartimento degli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile – Ufficio II - ha disposto l’iscrizione dell’Organismo di mediazione della Camera di Commercio delle Marche al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione al numero 284.

Pertanto tutti i procedimenti di mediazione pendenti e tutti i mediatori degli organismi camerali soppressi sono stati trasferiti al nuovo organismo.

 

La mediazione finalizzata alla conciliazione

La Legge 29 dicembre 1993, n. 580 - alla luce delle modiche apportate dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n.23 (Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio) ha attribuito alle Camere di Commercio, singolarmente o in forma associata, il compito di costituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 – Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali - ha introdotto la mediazione delle controversie civili e commerciali, prevedendola come condizione di procedibilità in gran parte delle controversie relative a diritti disponibili.

La mediazione, ai sensi di quanto previsto all’art. 1 del decreto legislativo, è l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La conciliazione è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Le nuove procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro, tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto molte novità nelle procedure di mediazione, in particolare:

  • sono stati accorciati i tempi: massimo 15 giorni tra il deposito della domanda e la fissazione dell'incontro di mediazione e massimo quattro mesi per la durata totale del procedimento;
  • il verbale se omologato costituisce titolo esecutivo, ai fini dell’espropriazione forzata, dell’esecuzione in forma specifica, e dell’iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • nell'eventuale successivo giudizio il giudice può tenere conto -anche in ordine alle spese-  delle posizioni assunte dalle parti nel corso del tentativo di mediazione;
  • sono state rafforzate le garanzie di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
  • ai fini dei termini di prescrizione, la domanda di mediazione viene equiparata alla domanda giudiziale.

 

I vantaggi della mediazione

La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dall’economicità:

  • è rapida, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda;
  • è semplice, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità, e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
  • è riservata, perché tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
  • è economica, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

 

Il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

Il Servizio di mediazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino è iscritto al n. 672 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

 

Per contattare il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

e-mail: adr@marche.camcom.it

oppure

scrivi a: Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino
c/o Camera di Commercio di Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116
61121 - Pesaro

 

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