Agenti Rappresentanti

L’agente di commercio è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini, le vendite di un’impresa, sulla base di un incarico stabile e in un ambito territoriale determinato;

il rappresentante di commercioè un agente di commercio che ha anche il potere di concludere affari in nome e per conto dell’impresa mandante, sulla base di un incarico stabile e in un ambito territoriale determinato.

Il Decreto Legislativo n. 59, del 26 marzo 2010, entrato in vigore l’8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio, mantenendo il possesso dei requisiti, già previsti nel soppresso Ruolo, necessari per lo svolgimento dell’attività.

In applicazione dell’art. 49, comma 4 bis, della Legge 30 Luglio 2010, n. 122, a far data dal 31 luglio 2010, i soggetti, che intendono svolgere l’attività di Agente e Rappresentante di commercio in forma di impresa, devono presentare al Registro delle Imprese, tramite Comunica, contestualmente all’effettivo inizio dell’attività,  la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), unitamente ad una denuncia di iscrizione o variazione.

Requisiti

  • che non sussistono, “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione”, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 e 13 agosto 2010, n. 136 (antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni o procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
  • di non aver riportato condanne penali ostative di cui all’art. 5 comma 1, lettera c), della L. n. 204 del 3 maggio 1985 - Si riporta il testo dell’art. 5, lettera c), della Legge n. 204/1985, così come modificato dal comma 4, dell’art. 74, Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59: “non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”;
  • di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o Enti, pubblici o privati (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part-time non superiore al 50% delle ore previste dal contratto; l’agente di commercio può tuttavia essere dipendente della società della quale si chiede l’iscrizione;
  • non svolgere attività di Agente di affari in mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 o altre attività di mediazione o essere iscritto nell'apposita sezione R.E.A.

Professionali:

occorre, alternativamente:

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche – (* vedi elenco titoli di studio abilitanti); per i titoli di studio conseguiti all’estero, che attestino il possesso del requisito professionale sono richiesti, in allegato, oltre al titolo e alla traduzione giurata, la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all’estero o estere in Italia;  
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non consecutivi, negli ultimi cinque alle dipendenze di un’impresa con qualifica di operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista) o di dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
  • di essere o essere stato, per almeno due anni negli ultimi cinque, titolare/legale rappresentante di un’impresa commerciale o artigiana esercente l’attività di produzione e/o vendita o somministrazione, svolgendo all’interno un’effettiva e concreta attività di produzione e/o vendita o somministrazione;
  • di essere o essere stato, per almeno due anni negli ultimi cinque, collaboratore familiare o coadiutore di titolare di impresa commerciale o artigiana o di agente di commercio e di aver svolto l’attività di produzione e/o vendita o somministrazione.

Soggetti che devono possedere i requisiti di idoneità per lo svolgimento dell’attività:

  • Impresa individuale: il titolare, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale;
  • Società: tutti i legali rappresentanti dell’impresa, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.

Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività stessa.


N.B.: il mandato non può avere data-effetto successiva alla data di invio del modello SCIA alla Camera di Commercio.  Il mandato può riportare una data-effetto anteriore rispetto all’invio della SCIA, oppure riportare una data-effetto generica (es. “…il presente mandato ha effetto dalla data di invio della SCIA alla Camera di Commercio…”).

(*) ELENCO TITOLI DI STUDIO ABILITANTI

Titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale rilasciati dai seguenti Istituti:

Istituti Tecnici Commerciali (specializzazioni: indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale, ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio con l’estero);

Istituti Tecnici per Periti aziendali e Corrispondenti in lingue estere; Istituti Tecnici per il Turismo.

 Diplomi di maturità professionale:

Analista contabile; Operatore commerciale; Segretario d’amministrazione; Tecnico della gestione aziendale; Operatore commerciale dei prodotti alimentari; Tecnico dell’impresa turistica; Tecnico delle attività alberghiere; Tecnico dei servizi turistici; Operatore turistico; Tecnico dei servizi della ristorazione.

Diplomi di qualifica professionale:

Addetto alla contabilità d’azienda; Addetto agli uffici turistici; Addetto alla segreteria d’azienda; Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo; Addetto alle aziende di spedizione e trasporto; Operatore della gestione aziendale; Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari; Operatore dell’impresa turistica.

Diplomi di Laurea:

Economia e Commercio; Scienze Politiche; Scienze Statistiche; Scienze Economiche; Economia Politica; Scienze Bancarie ed Assicurative; Giurisprudenza; Scienze Economico-Marittime; Sociologia; Scienze Economico-Bancarie; Economia Aziendale.

Diploma Universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese.


Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 60 giorni dallapresentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), l’Ufficio verifica la sussistenzadei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, ildivieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Servizio informativo
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Ultima modifica: 09/05/2018 - 02:05

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