Deposito bilanci

Pubblicate le nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese

 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la comunicazione relativa alla nuova tassonomia in formato elettronico elaborabile XBRL per la presentazione dei bilanci nella Gazzetta ufficiale n° 30 del 6 febbraio u.s. e, inoltre, la tassonomia è già disponibile sul sito istituzionale dell’AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). La versione di tassonomia 2017-07- 06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata. In particolare, la nuova tassonomia è in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2018: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2016-11-14.

Permane l'obbligo di deposito della nota integrativa in formato XBRL (tale obbligo sussiste per tutti i bilanci chiusi dal 31/12/2014 o successivamente).

Maggiori dettagli su XBRL Italia

Tutte le istruzioni per i bilanci e la compilazione della nota integrativa in formato XBRL sono pubblicate all'indirizzo internet WebTelemaco.

Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

Per il deposito, la pratica di bilancio dovrà contenere:

· il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;

· la nota integrativa in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;

· tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

Il file XBRL non può essere mai omesso, tranne i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

Nei casi di deposito bilancio, ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'art. 2487 c.c., nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione, non è richiesta la presentazione in formato XBRL.

Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata sufficiente a rappresentare il bilancio approvato dall'assemblea dei soci secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 C.C.; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito inserendo apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa.

Tutti i file devono essere firmati digitalmente.

Deposito bilancio consolidato e bilancio d'esercizio

  • il deposito del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio si configura come un unico adempimento (anche al fine dell'addebito dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) ma per mere esgigenze informatiche si deve effettuare con distinti depositi. Per evidenzire il collegamento tra i due depositi (anche al fine di procedere ad un uncio addebito del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo), nel quadro xx note del deposito relativo al bilancio consolidato devono essere riportati gli estremi dei deposito del bilancio d'esercizio;

Albo Cooperative

  • nel modello B è previsto un nuovo quadro relativo ai dati da trasmettere all'Albo Cooperative congiuntamente al bilancio che sostituisce il modello C17;

Elenchi soci

  • per le persone fisiche, compresi i soggetti con cittadinanza straniera anche se residenti o domiciliati all'estero, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel R.E.A. è sempre obbligatorio indicare il codice fiscale (es. nuovi soci da inserire nei moduli S);

Deposito del bilancio delle start-up e incubatori certificati

  • le Start-up e gli incubatori certificati non hanno più la facoltà di allegare l'attestazione del mantenimento dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del DL 179/2012, convertito nella L. 221/2012, che dovrà essere pertanto oggetto di separato deposito secondo le modalità previste nell'apposita guida per le Start up innovative. Il deposito del bilancio delle Start-up e degli incubatori certificati non è soggetto ne al pagamento dell'imposta di bollo ne al pagamento dei diritti di segreteria;

Deposito situazione patrimoniale del contratto di rete

  • il deposito va effettuato solo dall'impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale) presso il Registro imprese dove questa ha la sede.

Casi particolari

  • Non è possibile depositare al R.I. il bilancio d'esercizio non approvato dall'assemblea dei soci;
  • ai sensi dell'art. 16, comma 12-octies, del D.L. 185/2008, come modificato dalla Legge di conversione 2/2009, che ha modificato l'art. 2478bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l'obbligo di deposito dell'elenco soci sino a tale data previsto per le SRL, pertanto, a partire da tale data, le SRL e le società consortili a R.L. non devono depositato depositare l'elenco dei soci;
  • le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio;
  • le società di persone che iscrivono l'atto di trasformazione in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio relativo al primo esercizio sociale stabilito;
  • le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio;
  • le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio d’esercizio presso il Registro Imprese dove sono iscritte al momento dl deposito;
  • le società in liquidazione non sono tenute né alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione (obbligatorio solo a fini fiscali) né di quello intermedio che va dalla data di inizio della liquidazione a fine esercizio, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società; ai sensi degli artt. 2490 e 2487 bis terzo comma, nel primo bilancio depositato, successivo all'apertura della liquidazione, devono essere allegati i seguenti documenti consegnati dai precedenti amministratori al liquidatore:
    - una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
    - un rendiconto di gestione relativo all'ultima porzione di esercizio sociale;
  • qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito seguendo le apposite modalità.

Anno 2018 - Diritti di segreteria e imposta di bollo per il deposito dei bilanci

  • Diritti di segreteria per la presentazione del bilancio con modalità telematica Euro 62,70;
  • diritti di segreteria per la presentazione del bilancio delle cooperative sociali con modalità telematica Euro 32,70;
  • se l’elenco soci viene depositato unitamente al bilancio, il diritto di segreteria da pagare è unico; al contrario, se l’elenco soci viene depositato con denuncia separata, occorre pagare un ulteriore diritto di segreteria dello stesso importo;
  • l'imposta di bollo va assolta in modo virtuale ed è pari a Euro 65,00. E' prevista l'esenzione totale dal bollo esclusivamente per le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991.

DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIA’ PRESENTATO MA NON EVASO

Se è necessario rinviare il bilancio, ed il primo è stato protocollato ma non ancora evaso, occorre:

- aggiungere nelle note che si tratta di rettifica del bilancio inviato in data … e specificare il motivo del rinvio;

- scegliere, nella funzione “importi”, il reinvio della pratica ed inserire il numero del protocollo attribuito al primo bilancio inviato.

DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, SENZA ULTERIORE APPROVAZIONE

Nel caso in cui si intenda procedere ad un nuovo deposito di un bilancio d’esercizio, a rettifica di uno già evaso, si dovrà compilare un nuovo modello B, come se si trattasse di un primo deposito, quindi la pratica deve essere completa di tutti i file nel formato richiesto e firmati digitalmente.

Al modello B, in questo caso, si dovrà aggiungere il modello NOTE, nel quale dovrà essere specificato quanto segue:

“Trattasi di un nuovo deposito del bilancio d’esercizio al………, a rettifica di quello depositato il………., prot……. per…..(indicare l’errore o la correzione richiesta”.)

Diritto di segreteria delle rettifiche di errori materiali, pari a euro 30,00 ed imposta di bollo pari a euro 65,00.

DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIÀ EVASO, CON ULTERIORE APPROVAZIONE

La procedura di compilazione è la stessa del caso sopra indicato e per il deposito vanno rispettati i trenta giorni dall’approvazione, pena la sanzione.

Diritti di segreteria pari a Euro 62.70, imposta di bollo pari a Euro  65.00.

Prospetto dei soggetti legittimati al deposito (PDF)

Procura (PDF)

Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese - campagna bilanci 2018 - versione aggiornata al 23.04.2018 (PDF)


Termine per il deposito del bilancio
Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese è di 30 giorni dalla data di approvazione.

 SANZIONI

L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15, ha così modificato l’art. 2630 del cc:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo antecedente o coincidente alla data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c.

fino al 14/11/2011 importo sanzione importo oblazione

Violazioni di cui all’art. 2630, comma 2, cc

(deposito bilanci)

minimo Euro 206,00

massimo Euro 2.065,00

aumentato di un terzo

Euro 549,34

Agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire il deposito del bilancio di esercizio, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5, Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15

dal 15/11/2011 importo sanzione importo oblazione
Bilanci depositati entro
30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 45,78

massimo Euro 458,67

aumentato di un terzo

Euro  91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 137,33

massimo Euro 1.376,67

aumentato di un terzo

Euro 274,66

Si precisa che il deposito dell’elenco soci (modello S) nelle SPA e SAPA è adempimento a sé stante rispetto al deposito del bilancio e di conseguenza autonomamente sanzionabile.

Le sanzioni verranno applicate, a seconda dei casi, ad ognuno degli amministratori o ad ognuno dei liquidatori.

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Ultima modifica: 08/09/2018 - 12:09

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