Imprese di autoriparazione
Legge n. 122 del 05.02.1992 – DPR n. 558 del 14.12.1999 - Legge 224 del 11.12.2012
AVVISO:
La legge di stabilità 2018 (L. 2015 del 27.12.2017), prevede che le imprese abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica e/o elettrauto ed iscritte con tale abilitazione al Registro imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, debbano regolarizzarsi ed iscriversi nella sezione della Meccatronica entro 10 anni dall'entrata in vigore della L. 224/2012, ovvero entro il 4.1.2023 (anziché entro il 4.1.2018)
La Legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modifica e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l'installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di:
- lavaggio;
- rifornimento di carburante;
- sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti;
- commercio di veicoli.
Sono soggette alla denuncia di inizio attività anche le imprese che svolgono attività di autoriparazione su automezzi propri tramite gli uffici tecnici interni.
La legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato la legge 122/1992 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, unificando le attività di meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova ed unica attività di meccatronica.
Per le imprese che intendono iniziare dal 05.01.2013 l'attività di autoriparazione, la stessa si suddivide in tre sezioni:
A. MECCATRONICA;
B. CARROZZERIA;
C. GOMMISTA.
Pertanto, dal 5 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l'inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l'inizio dell'attività di "meccatronica", dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccanica/motoristica che per l'elettrauto.
L'art. 3 della legge 224/2012 prevede le seguenti norme transitorie:
1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999;
3. il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L’attività di autoriparazione può essere iniziata solo dalla data di presentazione del modello SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), unitamente alla necessaria documentazione, attraverso denuncia Comunica. Non è possibile presentare il modello SCIA con effetto retroattivo.
Anche la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per le attività già esercitate o la sostituzione del responsabile tecnico in carica ha efficacia dalla data di presentazione del modello SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), unitamente alla necessaria documentazione, attraverso denuncia Comunica.
Responsabile tecnico
Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell'esercizio materiale dell'attività e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.
Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”; riferendosi con ciò alla “necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso titolare/legale rappresentante, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa”.
Le forme di immedesimazione attualmente consentite sono le seguenti:
- Titolare;
- Socio accomandatario di sas (al contrario il socio accomandante non soddisfa i requisiti di immedesimazione);
- Socio di snc (anche senza legale rappresentanza);
- Amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza);
- Dipendente (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time);
- Collaboratore/coadiuvante familiare;
- Procuratore nominato con apposita procura notarile preventivamente depositata ed iscritta nel Registro delle imprese.
Il R.T. deve essere iscritto all'INAIL; apposita documentazione attestante l’iscrizione dovrà essere prodotta in sede di deposito dell’istanza nel Registro delle imprese.
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Incompatibilità R.T.
Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l’impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella di autoriparatore. Tra le attività incompatibili vanno ricomprese anche quelle di amministratore di società, socio con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.
L’incompatibilità non vale per l’imprenditore con requisiti e per il legale rappresentante legale di società con requisiti. L’amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.
Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese oppure, anche nelle stessa impresa, per più officine, salvo sussista una contiguità delle stesse.
Nella tabella (PDF) vengono riportate, a titolo esemplificativo, alcune situazioni tipo. Non vengono considerate incompatibilità previste da altre normative né i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.
Diritto speciale per il riconoscimento dei requisiti
Le imprese/società che denunciano l’inizio o l’aggiunta di una delle attività di meccanica e motoristica, elettrauto o gommista, devono corrispondere, oltre al diritto relativo al corrispondente modello Registro Imprese di iscrizione o modificazione i seguenti diritti:
- imprese individuali: Euro 9,00;
- società: Euro 15,00.
Modulistica
- modello SCIA segnalazione certificata di inizio attività di carrozziere/gommista (PDF)
- allegato 1 - dichiarazione del responsabile tecnico carrozziere/gommista (PDF)
- allegato 2 - dichiarazione di altre persone (carrozziere/gommista) (amministratori/soci PDF)
- sostituzione R.T. carrozziere/gommista (PDF)
- modello SCIA meccatronica (sito Regione Marche)
Elenco titoli di studio abilitanti
Servizio informativo
Ufficio Registro Imprese
tel. 0734 217511
e-mail registro.imprese@fm.camcom.it
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