Vidimazione bollatura libri

L’Ufficio Registro Imprese ed i notai eseguono la bollatura dei libri sociali e dei libri previsti da leggi speciali, salvo che la legge stessa non specifichi l’Ente competente per la vidimazione.

La Camera di Commercio competente per la bollatura/vidimazione dei libri/registri è quella nella cui provincia è ubicata la sede legale dell'impresa.

Con la Legge 18 ottobre 2001 è stata resa facoltativa la  vidimazione e bollatura dei libri giornali, inventari e fiscali; le imprese sono lo stesso obbligate a tenere tali libri e a numerare progressivamente le pagine entro l'anno solare, prima di essere utilizzati.

Registri di carico/scarico rifiuti

La numerazione e la vidimazione dei registri di carico/scarico rifiuti può essere effettuata solo dalla Camera di Commercio, come previsto dall’articolo 2, comma 24 bis del decreto legislativo n. 4/2008.

I registri di carico/scarico rifiuti scontano il diritto di segreteria pari a Euro 25,00 per ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, sono esenti dall'imposta di bollo e dalle TTCCGG.

Formulari di identificazione dei rifiuti

La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati è di competenza sia della Camera di Commercio che dell’Agenzia delle Entrate.

Solo per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti e formulario di identificazione dei rifiuti trasportati è competente anche l‘Ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l’unità locale dell’impresa.

I formulari di identificazione dei rifiuti sono esenti dai diritti di segreteria, dall'imposta di bollo e dalle TTCCGG.

Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi

Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (art. 10, comma 7, L. 99/2009).

Il registro tenuto dal commissario liquidatore sconta il diritto di segreteria pari a euro 10,00, indipendendentemente dal numero di pagine ed è soggetto all'imposta di bollo di Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100.

Start-up innovative e incubatori certificati

L’articolo 26 del decreto crescita-bis prevede, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al Registro delle imprese (al comma 8). “L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione” (con DL 50/2017 le agevolazioni delle start up innovative sono state prorogate di un anno). Tale esenzione – che riguarda il pagamento dei diritti di segreteria connessi all’iscrizione al Registro imprese - non si può estendere, per applicazione analogica, anche alla bollatura dei libri.

La circolare 16/e dell’Agenzia delle entrate dell’11/06/2014 estende invece l’esenzione dall’imposta di bollo a tutti gli adempimenti al Registro imprese finché persistono i requisiti definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012. Pertanto per i libri e registri delle start-up innovative e gli Incubatori certificati sono dovuti i diritti di segreteria e le tasse di concessione governativa mentre sono esenti dall’imposta di bollo. L’esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conserva lo status di start-up innovativa o incubatore certificato.

Società trasformate

Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell’imposta in via ordinaria (€ 67 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale a partire dal 1 gennaio dell‘anno successivo alla trasformazione;

nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare nell‘anno successivo a quello della modifica.

Società di capitali “neo costituite”

Il pagamento della tassa forfettaria annuale per le società di capitali “neo costituite” va effettuato, nell’anno in corso, a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo - Pescara.

L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento; le misure della tassa sono:

  • Euro 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a Euro 516.456,90;
  • Euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a Euro 516.456,90.

Per gli anni successivi la TCG verrà versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione ”Erario” - codice tributo 7085. Il termine di pagamento della TCG coincide con il termine di versamento dell’I.V.A. dovuta per l’anno precedente.

Preparazione dei libri/registri da vidimare:

libri/registri rilegati

le pagine devono essere numerate progressivamente;

indicare sulla copertina:

ragione sociale o denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale dell’impresa e il tipo di libro;

libri/registri a modulo continuo o fogli mobili

le pagine devono essere numerate progressivamente;

indicare su tutti i fogli:

ragione sociale o denominazione sociale, codice fiscale dell’impresa e il tipo di libro.

Le marche da bollo vanno apposte nell’ultima pagina utile intestata e numerata.

Tabella riassuntiva (in formato PDF)

I diritti di segreteria possono essere pagati:

- direttamente allo sportello camerare in contanti, bancomat, carta di credito;

- bonifico bancario: Camera di Commercio delle Marche - sede provinciale di Fermo, IBAN IT89F0311102600000000001033 (UBI BANCA S.p.A.) (indicare la causale di versamento e il codice fiscale dell'impresa che lo effettua).

 

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Ultima modifica: 05/12/2018 - 03:12

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