Agenti - Mediatori - altri Ruoli

Attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59

Con Decreto del MISE del 23/04/2013 (PDF 46,6 kB) sono stati fissati, al 30 settembre 2013, i termini di scadenza per gli adempimenti previsti dagli articoli 10 e 11, comma 1 e 2, dei decreti ministeriali del 26/10/2011 che dispiplinano le modalità di iscrizione del Registro imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore, agente e rappresentate di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.

ComUnica Starweb:
Guida alla compilazione dell'iscrizione nel RI/REA dei soggetti abilitati all'attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere (PDF 1,49 MB)

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, quattro decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – firmati il 26 ottobre 2011 - che danno attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010. Sono stati definitivamente soppressi i seguenti Ruoli ed elenchi:

  • Ruolo Agenti di Affari in Mediazione;
  • Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio;
  • Elenco interprovinciale degli Spedizionieri;
  • Ruolo dei Mediatori Marittimi (sezione ordinaria).

I decreti, operativi dal 12 maggio 2012, disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione.
I medesimi decreti regolano, altresì, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi Ruoli e nell’Elenco che ora sono stati soppressi dagli articoli 73, 74, 75, 76 del citato D.Lgs. n. 59/2010.


SOGGETTI IN ATTIVITA’ PRIMA DEL 12 MAGGIO 2012

Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività citate dovranno inviare, entro il 30 settembre 2013, una pratica telematica (modello ARC/MEDIATORI - sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/Rea) alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede (per i mediatori marittimi la pratica deve essere trasmessa dove viene esercitata l’attività) contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.

Dopo tale data alle imprese inadempienti verrà iniziato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.


PERSONE FISICHE NON PIU' IN ATTIVITA’ ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012

Le persone fisiche iscritte nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e nel Ruolo Mediatori (tale adempimento non riguarda gli Spedizionieri) che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono più alcuna attività possono presentare, entro il 30 settembre 2013, una richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del R.E.A. [modello ARC/MEDIATORI - sezione ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)].
Dopo tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nell’apposita Sezione del R.E.A.; tuttavia, l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto (12 maggio 2017) per gli agenti e rappresentanti di commercio e nei quattro anni successivi al presente decreto (12 maggio 2016) per gli agenti di affari in mediazione, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dal decreto.

Diritti di segreteria:

iscrizione nell'apposita sezione R.E.A. Euro 18,00 - imposta di bollo pari a Euro 16,00

aggiornamento della posizione delle imprese attive:

imprese individuali Euro 18,00
società Euro 30,00.


PERSONE FISICHE CHE CESSANO L’ATTIVITA’

I soggetti che cessano di svolgere l'attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo all’interno di un’impresa, al fine di mantenere i propri requisiti, possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello ARC - sezione ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME). L'iscrizione nell'apposita sezione permette di mantenere l'abilitazione.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.


SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DEL R.E.A. CHE INIZIANO A SVOLGERE L'ATTIVITÀ: CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DEL R.E.A.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione del R.E.A. che iniziano ad esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo a qualunque titolo per conto di un'impresa (individuale o collettiva) devono richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del R.E.A. La domanda di cancellazione deve essere presentata telematicamete, contestualmente o successivamente alla presentazione della denuncia con la quale l'impresa comunica al Registro delle Imprese lo svolgimento dell'attività da parte del soggetto che si cancella dalla sezione speciale del R.E.A.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.

AVVERTENZA:
l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere. In caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComUnica Starweb.

 
Le pratiche di inizio attività per l’esercizio di:

-        agente di affari in mediazione;

-        agente e rappresentante di commercio;

-        spedizioniere;

-        mediatore marittimo;

dovranno essere inviate telematicamente, insieme alla Comunicazione Unica, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l’attività utilizzando l’apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA). La data di inizio attività dovrà coincidere con la data di invio della denuncia.

Rimangono invariati i requisiti professionali, morali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa; tali requisiti dovranno però essere posseduti e dichiarati, oltre che dal titolare e da tutti i legali rappresentanti, anche da coloro che esercitano l’attività a qualsiasi titolo come ad esempio i dipendenti, i preposti e i collaboratori.
Per ogni luogo dove l’impresa esercita l’attività dovrà essere allegata alla denuncia di inizio di attività la SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita l’attività.

Nell’ambito dell’attività di mediazione è stata disciplinata la figura del mediatore occasionale.

 

Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio:

  • Ruolo dei Periti e degli Esperti;
  • Ruolo dei Conducenti.

Le domande di iscrizione nei Ruoli sopra indicati debbono essere compilate sugli appositi modelli contenenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà con riguardo ai requisiti necessari. 


Maggiori informazioni


Riferimenti normativi

Servizio informativo
Agenti - Mediatori – altri Ruoli

tel. 0734 217511 
e-mail albi.ruoli@fm.camcom.it

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Ultima modifica: 09/05/2018 - 01:05

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