Albo Imprese Artigiane
La Regione Marche ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto, il 15 giugno 2011, in attuazione dell’art. 1 del DPCM 6 maggio 2009 e dell’art. 28 della L.R. 20/2003, l’Intesa per l’estensione della Comunicazione Unica all’artigianato.
Pertanto, da tale data, le comunicazioni per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane dovranno essere inviate esclusivamente con le procedure telematiche integrate con la Comunicazione Unica.
Per la modalità di presentazione delle pratiche, consulta il sito web http://www.impresa.marche.it/Imprese/Artigianato/AlboArtigiani.aspx
Requisiti
Ai sensi dell’art. 2 della legge 443/85, è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 443/85, è impresa artigiana l'impresa che esercitata dall'imprenditore individuale artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della Legge n. 443 del 1985, che abbia come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, e le attività di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' altresì artigiana l'impresa, con le caratteristiche di cui sopra, che sia costituita ed esercitata nelle seguenti forme di società a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale:
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in nome collettivo;
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in accomandita semplice (a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice);
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a responsabilità limitata unipersonale (a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice);
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a responsabilità limitata (a condizione che i soci artigiani detengano la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società);l’iscrizione è facoltativa.
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cooperativa (a condizione che la maggioranza dei soci della cooperativa sia costituita da lavoratori che abbiano optato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo in qualità di socio artigiano).
Normativa
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Legge n. 443 del 8 agosto 1985 (legge quadro per l'Artigianato);
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Legge Regionale n. 20 del 28 ottobre 2003 ("Testo Unico delle Norme in materia Industriale, Artigiana e dei Servizi alla Produzione").
Leggi di categoria:
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Legge n. 1 del 5 gennaio 1990 (estetica);
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Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 (autoriparazione);
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Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 (impresa di pulizie).
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Legge n. 174 del 17 agosto 2005 (acconciatore)
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DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (impiantistica).
Servizio informativo
Albo imprese artigiane
Regione Marche
Via Sapri n. 65 - 63900 Fermo
tel. 0734 254734
e-mail: artigianatofermo@regione.marche.it
e-mail certificata: cpa.fermo@fm.legalmail.camcom.it
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