Attività di commercio all'ingrosso
L’attività di commercio all’ingrosso è quella svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Rientra nell'ambito del commercio all'ingrosso anche il commercio di importazione o di esportazione.
Le imprese esercenti l'attività di commercio all'ingrosso debbono essere in possesso di determinati requisiti morali (il D.Lgs 147/2012 ha soppresso, a far tempo dal 14.09.2012, i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di alimentari).
I requisiti morali debbono essere posseduti da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011 ed in particolare:
- dal titolare nel caso di imprese individuali;
- dai soci amministratori, nel caso di società di persone;
- dagli amministratori, nel caso di società di capitali e cooperative.
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività commerciale (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione o misure di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia).
Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010).
Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010).
Servizio informativo
Ufficio Registro Imprese
tel. 0734 217511 (centralino)
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