Cancellazione: come fare

Per ottenere la cancellazione, in seguito ad avvenuto pagamento, dal Registro Informatico dei Protesti occorre presentare istanza presso l’Ufficio Protesti della Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto, la quale deve essere corredata da:

  • effetti protestati in originale, regolarmente quietanzati (ad es., con timbro “PAGATO” da parte della banca), oppure con annessa dichiarazione liberatoria da parte del creditore (su carta intestata se il creditore è un'impresa, ovvero su carta semplice con allegata copia documento del creditore se trattasi di privato), nella quale si evincano specificatamente le caratteristiche degli effetti pagati dal debitore protestato (importo, data della levata, data della scadenza, giorno del pagamento, numero di repertorio);
  • marca da bollo di Euro 16,00;
  • copia del documento d’identità del debitore che chiede la cancellazione e dell’eventuale presentatore se diverso dal debitore;
  • apposita modulistica sottoscritta dal debitore e dall’eventuale presentatore, qualora diverso.

Per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione è dovuto un diritto di Euro 8,00.

L’istanza di cancellazione in seguito a riabilitazione deve essere corredata da:

  • provvedimento in copia conforme all’originale,  del Presidente del Tribunale competente per territorio;
  • marca da bollo di Euro 16,00;
  • copia del documento d’identità del riabilitato;
  • apposita modulistica sottoscritta dal soggetto riabilitato e dall’eventuale presentatore, qualora diverso.

Per l’istanza di cancellazione in seguito a riabilitazione è dovuto un diritto pari a Euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.

Nel caso in cui il debitore protestato non sia in possesso degli effetti cambiari originali, può comunque presentare istanza di cancellazione, allegando, in sostituzione degli stessi, ricevuta di deposito vincolato al portatore, in cui siano indicati gli estremi dell’effetto protestato (data scadenza, data protesto, importo), nonché la data in cui è stato effettuato il deposito.


Modulistica

 

Quanto tempo è necessario

Una volta accertata la regolarità della domanda e della documentazione, il Responsabile Dirigente dell’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per territorio, dispone (entro 20 giorni dalla presentazione) la cancellazione del nominativo protestato, entro 5 giorni dalla data del provvedimento l’Ufficio Protesti esegue la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti.

 

Registro dei Protesti e Banche Dati parallele

Tutti coloro che, pur essendo stati protestai, abbiano sanato tempestivamente la loro posizione debitoria o abbiano dimostrato l’illegittimità o l’erroneità del provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal Registro Informatico dei protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti. Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati. I dati relativi al protesto, inoltre, devono essere cancellati non solo dal Registro istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata, consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano finanziamenti.

Lo ha stabilito il collegio del Garante della privacy (8.4.2002) accogliendo il ricorso di un cittadino che lamentava di non aver avuto positivo riscontro alla sua richiesta di cancellazione di dati personali relativamente a un protesto, rivolta ad una società alla quale aveva chiesto un finanziamento. A causa della perdurante iscrizione in un archivio parallelo, infatti, il finanziamento gli era stato negato. Il protesto, pur non risultando dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio, era però annotato in un’altra banca dati privata, consultata dalla finanziaria. Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come le novità introdotte dalla normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui protesti (Legge n. 235/2000) tengano conto, con soluzioni specifiche, dei diritti delle persone protestate. Accanto, infatti, alla disposizione secondo la quale ogni protesto deve essere conservato per cinque anni nel Registro Informatico dal momento della sua iscrizione, sono stati disciplinati i casi per i quali invece è prevista la cancellazione.

Ma, soprattutto, la legge e un regolamento hanno fissato le modalità di tenuta del Registro Informatico con l’obiettivo di assicurare una informazione completa e tempestiva su tutto il territorio nazionale anche, ed in particolare, per quanto riguarda la durata temporale per la messa a disposizione delle informazioni al pubblico.

Il ricorso esaminato si inserisce, quindi, in questo nuovo contesto normativo che, a parere dell’Autorità, non può essere eluso immagazzinando i dati in altri archivi. Contesto che è anzi rafforzato dalla legge sulla privacy che dispone la cancellazione di informazioni, anche esatte, per le quali non è però più giustificata la conservazione rispetto alle finalità perseguite.

L’interessato può, quindi, beneficiare della cancellazione dei dati conservati presso la finanziaria. Una volta riabilitato, infatti, i suoi dati erano stati cancellati dal bollettino dei protesti, ma erano ancora conservati da banche dati private. Banche dati che, peraltro, non avevano neanche indicato, come prescritto, a quale data fossero aggiornate le informazioni in loro possesso.

Il Garante della privacy ha ritenuto, invece, inammissibile, la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, in quanto la legge non ha attribuito all’Autorità competenze in materia, rinviando la materia al giudice ordinario.

“…. Sulla base del nuovo quadro normativo in materia di conservazione nel tempo dei dati relativi ai protesti cambiari, la legge 18 agosto 2000, n. 235, ha introdotto una procedura che, …… conduce alla cancellazione dal registro informatico dei protesti dei dati relativi al protesto, che si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto…” (Garante della privacy, 8.4.2002)

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Ultima modifica: 25/03/2020 - 12:03

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