Cancellazioni d'ufficio
Cancellazioni d’Ufficio di imprese individuali e società di persone
Il D.P.R. n. 247/2004 disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali e delle società di persone. La procedura delineata dal regolamento – come sottolinea la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C – è in linea con lo schema previsto negli articoli 2190 e 2191 del Codice Civile. Le circostanze indicate quali presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione non comportano la cancellazione in via automatica dell’impresa inoperante, ma consente semplicemente all’Ufficio R.I. di attivare d’ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo se verranno accertati i presupposti previsti dall’ordinamento, sarà possibile disporre l’avvio del procedimento di cancellazione. L’Ufficio del R.I. non può disporre la cancellazione che rimane di competenza del Giudice del Registro.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto, si procede alla cancellazione dell’impresa individuale quando l’ufficio del Registro delle imprese accerta una delle seguenti quattro circostanze:
a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
L'Ufficio Registro Imprese, dopo aver accertato la sussistenza delle cause per cui è possibile attivare il procedimento di cancellazione, provvede a notificare l'avvio del procedimento stesso mediante raccomandata A.R. presso l'indirizzo della sede e della residenza anagrafica dell'imprenditore, se diversa. L'interessato è invitato a prendere contatti con l'Ufficio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, al fine di aggiornare la posizione anagrafica con l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari eventualmente omessi.
A partire dalla data di avvio del procedimento, l'elenco delle imprese individuali coinvolte dalla procedura di cancellazione è pubblicato all'albo camerale, per 45 giorni consecutivi. Inoltre, l'avvio del procedimento di cancellazione è annotato nel Registro imprese.
In assenza di un riscontro da parte del soggetto interessato, l'Ufficio provvede a trasmettere gli atti al Giudice del Registro, annotando tale notizia nel Registro Imprese, con l'indicazione delle cause di cancellazione.
Il provvedimento del Giudice del Registro è iscritto nel Registro Imprese.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del decreto, il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del Registro delle imprese rileva una delle seguenti cinque circostanze:
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita
L'Ufficio Registro Imprese, accertata la sussistenza delle cause per cui è possibile attivare il procedimento di cancellazione, provvede a notificarne l'avvio mediante lettera raccomandata A.R., inviata presso la sede legale che risulta iscritta nel Registro Imprese, presso le eventuali Unità Locali operative, nonché presso la residenza dei soci preventivamente verificata. Gli interessati sono invitati a prendere contatti con l'Ufficio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, al fine di aggiornare la posizione anagrafica con l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari eventualmente omessi.
A partire dalla data di avvio del procedimento è pubblicato all'albo camerale per 45 giorni consecutivi l'elenco delle società coinvolte dalla procedura di cancellazione. Inoltre, l'avvio del procedimento di cancellazione è annotato nel Registro imprese.
In assenza di un riscontro da parte dei soggetti interessati l'Ufficio provvede a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale, annotando tale notizia nel Registro Imprese, con l'indicazione delle cause di cancellazione.
Il Presidente del Tribunale può nominare un liquidatore o trasmettere gli atti al Giudice del Registro per la relativa cancellazione.
I provvedimenti del Presidente del Tribunale e del Giudice del Registro sono iscritti nel Registro Imprese.
Resta comunque salvo il diritto della Camera di Commercio di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
Società di capitali cancellazioni d’ufficio (art. 2490 comma 6 C.C.)
La cancellazione d'ufficio è prevista per le sole società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio per tre anni consecutivi, infatti, l’articolo 2490 ultimo comma del Codice Civile dispone che: “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495”.
Sulla base dell'art. 2490, comma 6 c.c, l’Ufficio Registro Imprese, verificata l’effettiva esistenza dei presupposti di cancellazione, provvede a notificare l’avvio della procedura al liquidatore.
La notifica è effettuata attraverso lettera raccomandata A.R. inviata presso la residenza del liquidatore, preventivamente verificata.
Il liquidatore è invitato ad effettuare gli adempimenti pubblicitari omessi o, qualora le operazioni di liquidazione fossero ultimate, a richiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese, previo deposito del bilancio finale di liquidazione.
Contestualmente alla notifica dell’ avvio della procedura è pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito camerale l’elenco delle società coinvolte. Inoltre, l'avvio del procedimento di cancellazione è annotato nel Registro imprese.
In assenza di un riscontro da parte del liquidatore l’Ufficio provvede a trasmettere gli atti al Giudice del Registro, affinchè disponga la cancellazione della società dal Registro Imprese.
Infine il provvedimento del Giudice del Registro è iscritto nel Registro Imprese.
Resta comunque salvo il diritto della Camera di Commercio di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
Servizio informativo
Ufficio Registro Imprese
tel. 0734 217511
e-mail registro.imprese@fm.camcom.it
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