Comunicazione, al R.I., dell’indirizzo PEC da parte dei curatori fallimentari, commissari liquidatori e giudiziali
L’art. 1, comma 19, n. 2 bis, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013 - pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012 ed in vigore dall'1 gennaio 2013) recita quanto segue:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese deve essere effettuata:
- per ciascuna impresa per la quale viene nominata la carica (curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario giudiziale);
- in modalità telematica con una pratica di Comunicazione Unica firmata digitalmente dall’obbligato (curatore fallimentare, commissario liquidatore, commissario giudiziale) e dall’utente Telemaco che invia la denuncia;
- entro 10 giorni dalla nomina.
Costi
- diritti di segreteria Euro 10,00;
- imposta di bollo esente.
L'adempimento può essere svolto contestualmente, purché entro 10 giorni dalla nomina, a quello di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010.
Il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 del codice civile.
Modalità di deposito della comunicazione (PDF 48 kB)
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