Comunicazione Unica

Guida interattiva agli adempimenti societari

La guida è lo strumento on-line creato dal creato dal sistema camerale e messo a disposizione di imprese, professionisti ed associazioni, che fornisce un chiaro e sintetico quadro dei principali adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge n. 40/2007. Non comprende gli adempimenti relativi alle imprese individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci.

La Comunicazione Unica

Dal 01/04/2010 le comunicazioni di avvio dell’impresa individuale, delle società e di tutti i soggetti REA, mediante la “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (definita "ComUnica"), dovranno essere presentate unicamente per via telematica.

Cos'è
Si tratta di una procedura che riunisce in un'unica istanza tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Sarà valida ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali e dovrà essere inviata, una volta firmata digitalmente e corredata da tutti gli allegati eventualmente necessari, alla Camera di Commercio di competenza che provvederà ad inoltrarla ad Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
L’organizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per l’inizio dell’attività da parte delle imprese è affidata all’ufficio del Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio.
Pertanto, l’ufficio del Registro delle Imprese diventerà lo “sportello unico per le imprese”, cioè il punto di accesso integrato per la comunicazione di avvio, modificazione e cessazione dell’impresa. Esso sarà al centro di un intenso flusso di comunicazioni con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento con cui dovrà collaborare costantemente al fine di ottimizzare i processi e ridurre al minimo i disagi per gli utenti.


A chi rivolgersi
Per informazioni sugli aspetti generali della Comunicazione Unica e sul Registro delle Imprese è disponibile un servizio di assistenza predisposto dalle singole Camere di Commercio (vedi sito camerale) e il call center Registro Imprese al numero 199 502 010.
Per avere assistenza nella compilazione delle denunce INPS e INAIL è disponibile il contact center gratuito, messo a disposizione dagli Enti, al numero 803 164; ulteriori informazioni su www.inps.it e www.inail.it.
Per il supporto sulla modulistica o pratiche inviate all'Agenzia delle Entrate è disponibile il relativo contact center al numero 848 800 444; ulteriori informazioni su www.agenziaentrate.it.
E' inoltre possibile contattare la redazione di www.registroimprese.it nella pagina Contattaci del sito stesso oppure inviare un messaggio di posta alla casella di posta elettronica registroimprese@infocamere.it.


Per avere altre informazioni sull'argomento
Per maggiori informazioni e dettagli sulla nuova procedura relativa alla comunicazione unica, si invita a consultare il nuovo sito web www.registroimprese.camcom.it, che aiuterà l'utente passo per passo nella predisposizione della pratica da trasmettere ai vari Enti coinvolti.

Sul sito www.registroimprese.it nella sezione ComUnica è possibile consultare e scaricare i seguenti supporti alla compilazione:

  • Guida alla Comunicazione Unica
  • Corso e-learning
  • Tutorial
  • FAQ: domande e risposte

Verifiche automatiche di regolarità e completezza della domanda ai fini della ricevibilità della stessa
La comunicazione unica, una volta inviata dall’interessato, viene sottoposta ad una serie di verifiche con modalità automatizzate, che riguardano essenzialmente le credenziali di accesso al servizio, la validità della firma digitale apposta, la correttezza e l’esistenza della PEC, la corrispondenza tra codice fiscale e numero REA dell’impresa esistente, buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti e imposte.

Tali verifiche dovranno avere tutte esito positivo, altrimenti la  comunicazione unica sarà considerata irricevibile. Seguirà immediata notifica nella casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’utente. Si avverte che in caso di irricevibilità della comunicazione suddetta, la stessa non costituisce interruzione del termine previsto per l’adempimento.

La ricevuta di protocollo automatico rilasciata in seguito alla verifica positiva dei controlli di regolarità e di completezza della domanda costituisce titolo per l’avvio dell'impresa.

Sottoscrizione della pratica ComUnica
La pratica di comunicazione unica è destinata a diversi enti e la normativa in merito ai soggetti obbligati o legittimati alla presentazione della stessa non è stata variata.

In caso di comunicazioni destinate al Registro Imprese, ed eventualmente all’Agenzia delle Entrate e INPS, soggetti legittimati all’apposizione della firma digitale sono:

  • il titolare dell’impresa individuale;
  • l’amministratore/liquidatore della società;
  • il notaio;
  • il commercialista per l’iscrizione dei trasferimenti di quote di S.r.l.

In caso di comunicazioni destinate anche all’INAIL, ferme restando le indicazioni di cui al punto precedente, il modulo dovrà essere sempre sottoscritto dall’imprenditore ovvero da un  intermediario abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, ai sensi della legge sull’ordinamento della professione di consulente del lavoro.
Si fa presente che l’applicativo ComUnica consente lo scambio della pratica fra più persone o studi (anche via e-mail), attraverso una funzione di import/export, permettendo l’apposizione della firma digitale a soggetti diversi in momenti diversi.
Importante è che il codice fiscale presente nel Certificato di firma coincida con il codice fiscale del “dichiarante” indicato nel modulo “comunica”  e, in caso di firma congiunta, che almeno una delle firme apposte rispetti tale vincolo.
Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico in più occasioni, l’utilizzo della procura speciale (PDF 12 kb) sarebbe possibile solo per la distinta Comunica e per le modulistiche che non prevedano particolari riserve a favore di operatori qualificati, quale la modulistica del Registro Imprese (art. 31 L. 24/11/2000 n. 340, così come modificato dall’art. 2 della L. 350/2003).

Decorrenza dell’inizio attività
La ricevuta rilasciata dal sistema a seguito della protocollazione della domanda di “comunicazione unica” costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività d’impresa, pertanto la data di inizio attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda.

Si precisa che:

  • per le imprese individuali il Modello I1 va presentato il giorno stesso della costituzione;
  • per le imprese societarie, fermo restando il termine per l’iscrizione dell’atto costitutivo, l’avvio dell’attività (con i modelli S5) deve essere contestuale alla presentazione della comunicazione unica soltanto nel caso in cui venga presentata istanza di iscrizione all’INAIL, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al C.C..

Le modifiche o aggiunte di attività successive alla prima potranno invece essere non contestuali, ma dovranno rispettare il termine di 30 gg.

Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica

Nella denuncia occorre indicare l'attività prevalente che si ha intenzione di iniziare in futuro ma non la data inizio attività. Se si indica una data  l'impresa verrà iscritta attiva nonostante la dichiarazione fatta nella distinta di ComUnica.
Nel caso l'impresa non dia immediato avvio all'attività economica non deve presentare alcuna istanza nei confronti di INPS e INAIL e non può presentare domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiani.

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Ultima modifica: 30/12/2016 - 10:12

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