Deposito situazione patrimoniale dei Consorzi con attività esterna e dei contratti di rete

I Consorzi con attività esterna, di cui all'art. 2612 c.c., devono depositare nel Registro delle imprese la situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni (art. 2615 bis c.c.), entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il 28 febbraio 2018 scade il termine per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna il cui esercizio annuale si sia chiuso al 31 dicembre 2017.

Si precisa che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell'art. 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni" il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
La "situazione patrimoniale" al 31.12.2017 (modulo B con codice atto 720), composta dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovrà essere depositata al Registro delle Imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la tassonomia 2016-11-14 o, facoltativamente, secondo la nuova tassonomia 2017-07-06 presenti sul sito istituzionale www.agid.gov.it. In caso di deposito effettuato a partire dal 01/03/2018 dovrà essere usata esclusivamente la nuova tassonomia 2017-07-06.

Non deve essere depositato né il verbale di approvazione della situazione patrimoniale, nè l'elenco dei consorziati.

Sono esclusi da tale obbligo:

- i Consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei Fidi (Confidi) definiti all'art. 13 della Legge 24/11/2003, n. 326;

- i Consorzi per l'internazionalizzazione assimilati, ai sensi del D.L. 22/06/2012, n. 83, ai Confidi.

Entrambi i suddetti soggetti devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

Anno 2018

Diritti di segreteria ed imposta di bollo per il deposito, con modalità telematica, della situazione patrimoniale dei Consorzi con attività esterna:

  • diritti di segreteria, Euro 62,70;
  • imposta di bollo, Euro 65,00.

SANZIONI

L’art. 9, comma 5 della Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15, ha così modificato l’art. 2630 del cc:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

I soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale, con il primo giorno di ritardo antecedente o coincidente alla data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione già prevista dall’art. 2630 c.c.

fino al 14/11/2011 importo sanzione importo oblazione

Violazioni di cui all’art. 2630, comma 2, cc

(deposito bilanci)

minimo Euro 206,00

massimo Euro 2.065,00

aumentato di un terzo

Euro 549,34

I soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale, con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15/11/2011, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 cc, modificato dall’art. 9, comma 5, Legge 11/11/2011 n. 180, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15

dal 15/11/2011 importo sanzione importo oblazione
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 45,78

massimo Euro 458,67

aumentato di un terzo

Euro  91,56
Bilanci depositati
oltre 30 giorni successivi alla scadenza

minimo Euro 137,33

massimo Euro 1.376,67

aumentato di un terzo

Euro 274,66

Le sanzioni  verranno applicate ad ogni soggetto obbligato al deposito.

Contratti di rete

Entro il 28.02.2018 i Contratti di rete, dotati di fondo patrimoniale e di organo comune destinato a svolgere un'attività esterna con i terzi, sono tenuti a depositare, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.L. 22/06/2012, n. 83, presso il Registro imprese ove hanno la sede, la situazione patrimoniale al 31/12/2017 redatta secondo le disposizioni relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni. Tale disposizione si applica anche alle reti d'impresa prive di personalità giuridica.

La situazione patrimoniale (modello B, codice atto 722 - situazione patromoniale soggetti diversi), composta dallo stato patromoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovrà essere redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni nel formato elaborabile xbrl, tassonomia 2016-11-14 o facoltativamente, secondo la nuova tassonomia 2017-07-06. Il formato 2017-07-06 sarà obbligatorio per le istanze di deposito presentate dal 01/03/2018. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Diritti di segreteria ed imposta di bollo per il deposito, con modalità telematica, della situazione patrimoniale dei contratti di rete:

  • Diritti di segreteria, Euro 62,70;
  • imposta di bollo, Euro 65,00.
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Ultima modifica: 16/03/2018 - 01:03

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