Il Registro Informatico dei Protesti

Il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio, o da un ufficiale giudiziario, o da un Segretario Comunale, nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione della cambiale o dell’assegno ed il conseguente rifiuto di pagare.
Mediante il Registro Informatico dei Protesti, la Camera di Commercio, provvede alla pubblicazione dell’Elenco Ufficiale dei Protesti cambiari, sulla base degli elenchi trasmessi dai Pubblici Ufficiali della provincia (Legge 12/2/1955, n. 77).
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.
Il Registro è consultabile, su scala nazionale, presso le Camere di Commercio o tramite sistemi telematici, collegati al sistema informativo delle stesse, registrandosi nel sito registroimprese.it.

I Compiti dell'Ufficio Protesti

Il Regolamento del Registro Informatico (Decreto n. 316/2000) e le recenti norme in materia di protesti (Legge n. 235/2000) hanno affidato nuovi compiti alle Camere di Commercio in materia di pubblicazione e cancellazione dei protesti cambiari.

Principali innovazioni:

  • la ricezione degli elenchi protesti da parte dell’Ufficio Protesti, la loro istruttoria e la loro pubblicazione mediante inserimento nel Registro Informatico dei Protesti;
  • la competenza  a provvedere sulle istanze di cancellazione/annotazione passa dal Presidente del Tribunale al Responsabile Dirigente dell’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per territorio.

Principali novità in materia di cancellazione

  • Il debitore che ha eseguito il pagamento, entro un anno dalla data del protesto, di una cambiale protestata (per gli assegni, infatti, occorre rivolgersi al Tribunale competente per territorio) può richiedere la cancellazione del suo nome dal Registro, presentando regolare istanza al Responsabile Dirigente dell’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per territorio. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre 12 mesi dal protesto, il debitore può richiedere l’annotazione del pagamento nel Registro Informatico.
  • Analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali abilitati o dalle aziende di credito che dichiarino la levata del protesto illegittima o erronea.
  • Il debitore protestato, il cui nominativo sia stato riabilitato con provvedimento del Presidente del Tribunale competente per territorio (provvedimento emesso previa richiesta dell’interessato), può presentare istanza di cancellazione dal Registro Informatico.

La Legge 12 dicembre 2002, n. 273, entrata in vigore il 29 dicembre 2002, prevede altre modifiche sostanziali alle norme sulle cambiali e sui vaglia cambiari, disponendo espressamente che sugli stessi, oltre al nome dell’emittente e del trattario, devono essere indicati il luogo e la data di nascita, ovvero il codice fiscale, dei medesimi.

Le indicazioni delle generalità del trattario/emittente sono da considerarsi elementi essenziali, in mancanza dei quali il titolo non è protestabile.

 

Servizio informativo
Protesti

tel. 0734 217511  
e-mail protesti@fm.camcom.it

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Ultima modifica: 30/12/2016 - 10:12

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