Imprese di installazione impianti

Legge 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) - articoli 8, 14 e 16; D.M. 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici - in vigore dal 27/03/2008); D.P.R. 558/1999 – articolo 9 (Imprese di installazione di impianti).

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell’ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione di cui al D.M. 37/2008.
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione, anche l’installazione di:
- impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all’interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera “c)”;
- piste di pattinaggio sul ghiaccio, attività prevista dalla lettera “c)”;
- impianti di condizionamento, con unità di motore esterna ed unità interna di refrigerazione di tipo “split”, attività previste dalle lettere “c)” e “a)”;
- impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera “d)” e/o “a)”;
- impianti di riscaldamento di ambienti tramite stufe e caminetti, attività prevista dalla lettera “c)” limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”;
- impianti elettrostatici per allontanamento volatili posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, attività prevista nella lettera “b)” eventualmente limitata alla sola voce di “installazione di impianti elettronici”.

Responsabile Tenico

Il responsabile tecnico, surroga il titolare privo dei necessari requisiti tecnico-professionali nell'esercizio materiale dell'attività e, quindi, nella parte dell'attività dell'impresa di prevalente rilievo tecnico.
Il responsabile tecnico deve avere un “rapporto di immedesimazione con l'impresa”; riferendosi con ciò alla “necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell’impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso titolare/legale rappresentante, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa”.
Le forme di immedesimazione attualmente consentite sono le seguenti:
 - Titolare;
 - Socio accomandatario di sas (al contrario il socio accomandante non soddisfa i requisiti di immedesimazione);
 - Socio di snc (anche senza legale rappresentanza);
 - Amministratore di società di capitali (anche senza legale rappresentanza);
 - Dipendente (con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time);
 - Collaboratore/coadiuvante familiare;
 -  Procuratore nominato con apposita procura notarile preventivamente depositata ed iscritta nel Registro delle imprese.
Il R.T. deve essere iscritto all'INAIL; apposita documentazione attestante l’iscrizione dovrà essere prodotta in sede di deposito dell’istanza nel Registro delle imprese.
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Incompatibilità R.T.

Il responsabile tecnico esterno deve essere in esclusivo rapporto professionale con l’impresa e non può svolgere altre attività continuative (anche part-time) di lavoro autonomo o dipendente anche se di natura diversa rispetto a quella impiantistica. Tra le attività incompatibili vanno ricomprese anche quelle di amministratore di società, socio con poteri di amministrazione e/o rappresentanza, liquidatore di società e, ovviamente, titolare di impresa individuale.
L’incompatibilità non vale per l’imprenditore con requisiti e per il legale rappresentante legale di società con requisiti. L’amministratore con requisiti privo di legale rappresentanza è da considerarsi responsabile tecnico esterno è quindi soggetto alle incompatibilità di cui sopra.
Nella tabella (PDF) vengono riportate, a titolo esemplificativo, alcune situazioni tipo. Non vengono considerate incompatibilità previste da altre normative né  i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana.

Modulistica

Dichiarazione unica di conformità degli impianti

Il Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» dopo aver avuto il via definitivo da parte del Parlamento è stato pubblicato il 6 aprile scorso in Gazzetta ufficiale corredato dalla legge di conversione (legge n. 35 del 4 aprile 2012) e l’art. 9, relativamente alla Dichiarazione unica degli impianti, recita quanto segue:

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

La dichiarazione di conformità deve essere depositata esclusivamente presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto e non più presso la Camera di Commercio.


Servizio informativo
Ufficio Registro Imprese

tel. 0734 217511  
e-mail registro.imprese@fm.camcom.it

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Ultima modifica: 16/05/2018 - 09:05

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