L’impresa start-up innovativa
L’impresa start-up innovativa - Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - (art. 25 c. 2):
“ … l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, …”
La legge prevede poi una serie di requisiti particolari perché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa. L’elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25.
L'incubatore certificato di start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 5 DL 179/12 come modificato dalla L. 221/12 di conversione.
Iscrizione nel Registro delle imprese
La legge prevede ai commi 8 e 9 dell’art. 25:
8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Iscrizione nel Registro delle imprese per società già costituita
L’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:
- La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle imprese.
- La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel Registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quinto (*) anno di iscrizione. L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale.
- L’iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
- Per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge si prevedono 60 giorni dalla medesima data per depositare presso il Registro l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all’apposita sezione speciale.
Per il periodo di prima applicazione, la domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S5”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa.
Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- ultimo bilancio depositato.
Vanno invece indicate le nuove informazioni previste per la startup. Per questo si descriverà nel testo dedicato all’ ”attività prevalente”:
- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Un ultimo gruppo di informazioni è necessario se non è già stato comunicato al Registro. In caso si integra il testo dell’ ”attività prevalente” con i dati:
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- elenco delle società partecipate.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.
Iscrizione nel Registro delle imprese per una nuova società
L’iscrizione al registro segue le modalità previste per la costituzione delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:
- La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese.
- L’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel Registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quinto (*) anno di iscrizione. L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione in cui si presenta la costituzione e contestualmente la domanda d’iscrizione alla sezione speciale.
- L’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, c0n imposta di bollo e diritti di segreteria.
La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico “S1” e “S” per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Nel periodo di prima applicazione, per l’iscrizione alla sezione speciale si utilizza il modello informatico “S5”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa.
Si allegherà l’autocertificazione prevista dalla legge.
Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico “S1” e nel modello “S”. Si tratta di:
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità.
Vanno invece indicate nel modello “S5” le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione. Per questo si descriverà nel testo che descrive l’ ”attività prevalente”:
- attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
(*) Con DL 50/2017 le agevolazioni delle start up innovative sono state prorogate di un anno. Infatti, è stato eliminato lo sfasamento temporale esistente tra la durata massima della qualifica di start up innovativa (5 anni) e la durata massima dell’intero pacchetto di agevolazioni previsto a favore di tale società (4 anni). In tal senso, è stato prorogato da 4 a 5 anni il limite temporale dei benefici previsti dalla normativa in vigore a favore delle società start up.
La norma specifica che non sono interessate dall’estensione temporale le imprese costituite prima dell’entrata in vigore della L. 221/2012, le quali rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all’articolo 25, comma 3, ossia: 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare tali informazioni con cadenza non superiore a sei mesi.
Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.
http://startup.registroimprese.it/
Guida Start-up innovativa (PDF 700 kB)
Guida Incubatore certificato (PDF 658 kB)
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