Marchio nazionale

Covid-19 prorogata al 15 maggio la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi

Il marchio d'impresa è un segno che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa offre sul mercato da quelli proposti ed offerti da imprese concorrenti.
Attraverso di esso il consumatore ravvisa il legame tra prodotto o servizio ed il produttore che lo ha realizzato.
Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo compenso.

Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda.
La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa (mora).

Requisiti per la registrazione di un marchio:

Novità
: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile.
Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello degli altri.
Liceità: è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed  alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che  rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla  qualità dei prodotti o servizi;
  • i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente,  se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
  • i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa  determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  • i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una  rinomanza nello Stato;
  • i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di  altro diritto esclusivo;
  • i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni  descrittive;
  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura; 
  • i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  •  i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di  manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi  caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se Comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza  e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo  o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Dal 2 febbraio 2015, le domande di deposito di brevetti (invenzioni, modelli di utilità, disegni/modelli) e marchi potranno essere trasmesse per via telematica direttamente nel sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la documentazione da inviare dovrà essere firmata digitalmente.

La nuova modalità di deposito telematico consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli on line, di provvedere alla quantificazione ed al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24. Per ulteriori informazioni sul deposito on line è possibile rivolgersi solo ai seguenti contatti messi a disposizione dall'UIBM:

Dal 18 maggio 2015 i pagamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati utilizzando il modello F24 e lavecchia modulistica non sarà più utilizzabile, si dovranno compilare i nuovi modelli, già disponibili sul sito dell’UIBM.

Come depositare un marchio con nuova procedura obbligatoria dal 18 maggio 2015:

La richiesta di deposito del marchio può essere presentata:

  • agli sportelli abilitati della Camera di Commercio;
  • con invio telematico direttamente sul nuovo portale dedicato dell’UIBM.

Procedura per la presentazione agli sportelli:

  1. compilare in un originale e due copie il Modulo per deposito MARCHIO; il modulo ha tre varianti: una per il privato che deposita personalmente (richiedente), una per chi si fa assistere da un avvocato (modulo per rappresentante) e una per i mandatari iscritti all'Ordine.
    Occorre scegliere il modulo adatto, compilarlo con il computer e stamparlo su pagine singole - è fatto divieto di stamparlo fronte retro -.
    Se i campi previsti sul modulo MA -RI non sono sufficienti, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi;
  2. esemplare del Marchio: per qualsiasi tipologia di deposito, inserire sulla pagina n. 3 del modulo l'esemplare del marchio ed allegare su separato foglio A4 un altro esemplare del marchio. Per il deposito di marchio a colori, l'esemplare del marchio deve essere a colori su tutte le copie del modulo e sul foglio A4;
  3. presentare allo sportello il modulo originale firmato e le due copie, unitamente ai diritti di segreteria e le marche da bollo occorrenti;
  4. al ricevimento della pratica, l'operatore camerale restituisce la ricevuta di presentazione e il modello F24 precompilato, necessario per effettuare il pagamento delle Tasse di Concessione Governative;
  5. successivamente, sarà rilasciata una copia del modulo con il verbale di attestazione di avvenuto deposito; il richiedente può chiedere che tale copia sia semplice o autentica (cioè con valore legale), ma tale necessità deve essere espressa all'atto della richiesta.

Costi e modalità di pagamento:

ATTENZIONE: dal 18 maggio 2015, per le Tasse di Concessioni Governative su marchi e brevetti, non sono più validi i pagamenti effettuati sul conto corrente postale; le stesse vanno pagate dopo aver eseguito il deposito, tramite il modello F24 che viene consegnato all'utente dall’operatore camerale. La data del deposito decorrerà dalla data dell'effettivo versamento.

Tasse per il deposito 
  Deposito per 10 anni Rinnovazione  per 10 anni 
Tassa di domanda per 1 classe  Euro 101,00 Euro 67,00
Per ogni classe in più  Euro 34,00 Euro 34,00
Nel caso di lettera di incarico Euro 34,00 Euro 34,00

Diritti di segreteria e bolli:

  • per la copia autentica del deposito: due marche da bollo da Euro 16,00 cad. e Euro 43,00 di diritti di segreteria; se il modulo supera le 4 pagine, occorre aggiungere una marca da bollo ogni 4 pagine e frazione di 4;
  • per la copia semplice del deposito: una marca da bollo da Euro 16,00 e Euro 40,00 di diritti di segreteria. Se il modulo supera le 4 pagine, occorre aggiungere una marca da bollo ogni 4 pagine e frazione di 4.

I diritti di segreteria possono essere pagati direttamente allo sportello camerale in contanti, bancomat o carta di credito.

Procedimento:

Dopo aver ricevuto la richiesta di deposito, l'Ufficio camerale la inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico, che esamina la pratica e se ritiene il marchio registrabile, provvede alla pubblicazione sul bollettino marchi e rilascia un attestato di registrazione.

Nel caso in cui il marchio depositato, ma non è ancora registrato, è possibile aggiungere il simbolo ™ (marchio depositato)                                                                                                                                             
Solo dopo la registrazione, invece, è possibile affiancare al marchio il simbolo ® (marchio registrato).


Rinnovo del Marchio:

Ai sensi dell'art. 227 D.Lgs. 30/2005, la domanda di rinnovo di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale termine il marchio può comunque essere rinnovato nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora di Euro 34,00, diritto che viene calcolato dal sistema informatico al momento della presentazione del modulo del rinnovo e che può essere corrisposto tramite il modello F24 contestualmente al pagamento della tassa di rinnovo.

In sede di rinnovo non è possibile modificare o ampliare quanto indicato con il primo deposito, ma, eventualmente, limitare il numero di classi o il contenuto.

Per il deposito della domanda di rinnovo, valgono le stesse indicazioni della domanda di primo deposito.

Interpretazione dei titoli delle classi e modalità di elencazione dei prodotti e servizi nelle domande di marchio:

Prima di presentare la richiesta occorre scegliere la classe o le classi di prodotti e/o servizi in cui depositare il marchio, consultando la Classificazione Internazionale di Nizza.

Utili strumenti per identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto o servizio sono le seguenti banche dati:

  • TMClass predisposta dall'OAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) disponibile in tutte le lingue UE;
  • MGS - Gestore per prodotti e servizi di Madrid creata dall'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) e disponibile in tutte le principali lingue internazionali, tra cui l'italiano.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea IP Translator e degli approfondimenti effettuati dall'UAMI in collaborazione con gli Uffici nazionali europei, si sono stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei Titoli delle Classi della Classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi. In sostanza ogni deposito di marchio dovrà contenere l'elencazione analitica dei beni e servizi che si intendono proteggere, preceduti dal numero della classe. Il titolo completo della classe coprirà soltanto il significato letterale dei termini utilizzati. In particolare, per le domande in cui sia riportata una o più delle indicazioni considerate generiche, oltre ad applicarsi la regola dell'interpretazione letterale, è necessario che l'indicazione in questione sia sostituita con altra che risponda al requisito della chiarezza e precisione.


Link:

Servizio informativo
Ufficio Marchi e Brevetti

tel. 0734 217511
e-mail marchi.brevetti@fm.camcom.it 

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Ultima modifica: 23/04/2020 - 11:04

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