Mediazione
Modulistica e Documentazione
Riferimenti normativi
- Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 (PDF)
- Decreto Legislativo 4 Marzo 2010 (PDF)
- Decreto 6 luglio 2011 n. 145 (PDF)
- Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale (PDF)
- Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - modifiche al D.M. 180/2010 (PDF)
- Sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 (PDF)
- Ordinanza Consiglio di Stato n. 1694/2015 (PDF)
- Consiglio di Stato sentenza 5230/2015 (PDF)
- DM 180/2010 coordinato con DM 139/2014 (PDF)
- D.LGS. 28/2010 integrato (PDF)
Modulistica e tariffe
- Domanda di Mediazione (PDF)
- Adesione al tentativo di Mediazione (PDF)
- Modello gratuito patrocinio (PDF)
- Regolamento di Mediazione Camera di Commercio delle Marche e tariffe (PDF)
Mediazione
La mediazione è una procedura riservata nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione. E' dunque un modo semplice, rapido ed economico di risolvere le eventuali controversie.
Nella mediazione nessuna decisione viene imposta. Il mediatore infatti non è un giudice, ma ha il compito di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia. Il mediatore, utilizzando le moderne tecniche di "mediation", mira ad eliminare i motivi di conflitto tra le parti ed a favorire soluzioni creative della controversia che, andando oltre il tema della lite, spostano la discussione fuori dalla rigida contrapposizione delle rispettive ragioni giuridiche.
La mediazione è:
- economica, i costi per la realizzazione della procedura risultano contenuti e predeterminati;
- efficace, quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore raggiungono molto spesso un accordo che soddisfa le loro esigenze;
- riservata e sicura, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate;
- flessibile, l’accordo che viene raggiunto è modellato sulla base degli interessi e dei bisogni delle parti e può avere anche un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello che è all’origine della controversia.
- veloce, sono brevi i tempi che intercorrono fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- semplice ed informale, per avviare la procedura è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo.
Proprio per queste caratteristiche, la mediazione facilita il mantenimento dei rapporti economici, permettendo la continuazione delle relazioni commerciali anche dopo la controversia.
Tipologie
La mediazione può essere:
obbligatoria, quando è la stessa legge a richiederla (nelle materie elencate nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010) e si pone come condizione di procedibilità per poter incardinare un processo. La mediazione obbligatoria riguarda le controversie nelle seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto d'aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
facoltativa, quando è rimessa alla volontà delle parti;
delegata, quando è demandata dal Giudice nel corso di un procedimento giurisdizionale già incardinato.
Avvio del procedimento
Per avviare una mediazione o aderire alla procedura, quale parte invitata, è necessario scaricare la modulistica disponibile nella presente pagina, compilarla in ogni sua parte e presentarla, unitamente agli allegati previsti all’interno del modello, alla segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it
La domanda può essere presentata in forma singola, in tal caso la controparte dovrà provvedere alla presentazione del modello adesione al tentativo di conciliazione, o in forma congiunta presentando un solo modello sottoscritto da entrambe le parti.
Le spese di avvio sono da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e a cura della parte invitata al momento della sua adesione al procedimento:
€ 48,80 (IVA compresa) per le liti di valore fino ad Euro 250.000,00
€ 97,60 (IVA compresa) per le liti di valore superiore ad Euro 250.000,00
Il pagamento delle spese di avvio dovrà avvenire attraverso bonifico bancario IBAN IT89F0311102600000000001033 con causale "spese di mediazione sede provinciale di Fermo”.
Servizio informativo
Arbitrato e Mediazione
tel. 0734 217511 (tasto 2)
e-mail regolazione.mercato@marche.camcom.it
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