Nuovo adempimento da parte del curatore fallimentare tramite comunica

L’art. 29 comma 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 (G.U. 176 del 30/07/2010) dispone:

“In caso di fallimento, il curatore, entro i 15 giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comunica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 31gennaio n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili".

 I “dati necessari” ai quali si riferisce la norma e che occorrono per l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale sono:

  • la denominazione della società o dell’impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale;
  • il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico;
  • la data dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo;
  • la data entro la quale vanno presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare.

Modalità e costi

Società:

modello S3 – riquadro “Comunicazione curatore” – tipo atto 008 rapporti del curatore – codice atto A15;
l’intercalare P, relativamente alle informazioni relative al curatore fallimentare, andrà compilato qualora la data di accettazione carica da parte del curatore è diversa dalla data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento;
la distinta fedra deve essere firmata digitalmente dal curatore;
aggiungere modulistica IVA con l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate.

Imprese individuali:

modello I2 – riquadro “Comunicazione curatore” – tipo atto 008 rapporti del curatore – codice atto A15;
l’intercalare P, relativamente alle informazioni relative al curatore fallimentare, andrà compilato qualora la data di accettazione carica da parte del curatore è diversa dalla data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento;
la distinta fedra deve essere firmata digitalmente dal curatore;
aggiungere modulistica IVA con l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate.


Soggetto obbligato al deposito: curatore fallimentare.


Diritti di segreteria: euro 10,00.


Imposta di bollo: esente.


N.B.: le pratiche prive di modulistica IVA per l’Agenzia delle Entrate saranno immediatamente respinte.

 

Nuovi adempimenti per contrastare l'evasione fiscale

La disposizione sotto riportata si propone di contrastare l'evasione fiscale e di impedire che, attraverso alcuni atti societari, siano posti in essere illeciti di natura fiscale.

L'articolo 1, comma 4 della legge 22 maggio 2010 n. 73 dispone:

"Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale della società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nei confronti degli uffici del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL".

Per raggiungere l'obiettivo, la norma stabilisce che alcune fattispecie di deliberazioni societarie - quando interessano operazioni con l'estero (sia le operazioni con i Paesi comunitari, sia con i Paesi extracomunitari) - devono essere obbligatoriamente presentate al Registro delle Imprese utilizzando la Comunica.

Le fattispecie contemplate dalla norma sono le seguenti:

  • il trasferimento della sede all'estero;
  • i conferimenti d'azienda;
  • le fusioni;
  • le scissioni.

Trasferimento della sede all'estero.

L'atto di trasferimento della sede all'estero deve essere iscritto compilando il riquadro 5 del modello S2.

Analogo campo non è invece previsto nei modelli destinati all'Agenzia Entrate, Inps e Inail. Al fine di assicurare le finalità che la norma si propone, pur in assenza di specifici campi da valorizzare nella modulistica fiscale, previdenziale e assicurativa, il sistema informatico delle Camere di Commercio garantirà comunque la trasmissione di tali informazioni alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella Comunicazione Unica.


Conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni.

Le pratiche relative ai conferimenti d'azienda, alle fusioni e alle scissioni, dovranno invece essere obbligatoriamente trasmesse, attraverso la Comunicazione Unica, compilando sia la modulistica di competenza del Registro delle Imprese, che quella relativa agli altri Enti (Agenzia delle Entrate e, ove ne ricorrano i requisiti anche Inps e Inail) che, per queste fattispecie prevedono i relativi campi.

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Ultima modifica: 30/12/2016 - 10:12

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