Obbligo di comunicazione, al Registro imprese, per le imprese individuali, dell'indirizzo PEC
L'art. 5 del decreto legge n. 172 entrato in vigore il 20 ottobre 2012, al comma 1 e 2 ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo, per le imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese.
La successiva legge di conversione del citato decreto legge (legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2012 ed in vigore dal 19 dicembre), ha confermato tale obbligo, modificando nel contempo alcune disposizioni relative alle imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto D.L.
Tutte le domande di nuova iscrizione di impresa individuale al Registro delle Imprese dovranno, obbligatoriamente, contenere la comunicazione dell’indirizzo PEC; l’assenza di tale comunicazione impedisce l’iscrizione dell’impresa e determina il rifiuto dell’istanza decorsi i 10 giorni utili per la regolarizzazione.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali che, dal 20 ottobre 2012 risultino già iscritte oppure abbiano presentato domanda di iscrizione prima di tale data, dovranno comunicare l’indirizzo PEC, con successiva domanda di iscrizione, entro il 30 giugno 2013.
L’istanza di iscrizione e variazione del solo indirizzo PEC da parte di imprese individuali già iscritte non è soggetta né al pagamento dei diritti di segreteria né all’imposta di bollo.
L’indirizzo PEC delle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali deve essere comunicata contestualmente a qualsiasi altro adempimento e, in tale caso, l’istanza di iscrizione è soggetta ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti per l’adempimento “principale” di cui si richiede l’iscrizione.
Le imprese individuali che entro il 30 giugno 2013 non avranno provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC subiranno la “sanzione” della sospensione fino a 45 giorni di qualunque successiva domanda di variazione presentata dal primo luglio 2013 in poi. Trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intenderà come non presentata.
Per la comunicazione al R.I. della casella di posta elettronica certificata, l’impresa non può utilizzare la casella PEC con il dominio @postacertificata.gov.it” perché tale casella è riservata al “cittadino” e destinata esclusivamente alle comunicazioni tra P.A. e cittadino e viceversa.
La posta elettronica certificata che può essere richiesta al momento dell’invio di una pratica “Comunica” non costituisce richiesta di iscrizione del dato al Registro imprese; alla PEC indicata nel riquadro 5 della distinta Comunica ("PEC procedurale") perverranno le comunicazioni, le ricevute e gli atti relativi al procedimento attivato con la pratica di Comunicazione Unica.
Per ottenere l’iscrizione del proprio domicilio di posta elettronica certificata al R.I. è infatti necessario compilare gli appositi campi della modulistica Registro Imprese, dopo aver preventivamente attivato la casella PEC.
E' obbligatorio quindi indicare una casella PEC valida ed attiva ed essere consapevoli che diventerà un indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa, in quanto alla PEC pubblicizzata nel R.I. perverranno informazioni, atti e notifiche, valide a tutti gli effetti di legge, inviati da chiunque.
Iscrizione dell'indirizzo PEC su due o più distinte imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera-circolare n. 77684 del 9 maggio e n. 99508 del 23 maggio 2014, ha chiarito che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, sia essa individuale che societaria, iscritto nel Registro delle imprese, deve essere "proprio" e quindi riconducibile alla medesima in via esclusiva.
A seguito di tale orientamento non sarà più possibile utilizzare un unico indirizzo PEC per più imprese.
Modulistica:
- imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione - con il software Starweb l'informazione va indicata nel campo "sede dell'impresa". Con gli altri software l'informazione va inserita nell'apposito campo del riquadro 5 del modello I1. Oltre all'indirizzo della sede va quindi riportato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- imprese individuali già iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione prima del 20 ottobre 2012 - con il software Starweb l'informazione della PEC va indicata nel campo "variazione sede dell'impresa". Con gli altri software l'informazione va inserita nell'apposito campo del riquadro 5 del modello I2. In entrambi i casi occorre compilare solo l'apposito campo della PEC e non tutto l'indirizzo della sede.
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