[Stampa]
Il c.d. “Decreto sviluppo bis” (D.L. 18 ottobre 2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221) all’art. 5 estende l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, così come già previsto per le altre imprese costituite in forma societaria.
Pertanto, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC dell'impresa.
La mancata indicazione della casella PEC comporta la sospensione della domanda per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge hanno l’obbligo di provvedere all’iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. entro il 30 giugno 2013.
Vai al sito del Registro imprese per l'iscrizione della PEC
La mancata comunicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 2630 del Codice Civile.
La comunicazione della P.E.C. è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Servizio informativo
Ufficio Registro Imprese
tel. 0736 2791
e-mail registro.imprese@ap.camcom.it
Data di redazione: 1/12/2014
[Stampa]