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Sportello di conciliazione - CCIAA di Ascoli Piceno

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Sportello di conciliazione

  • LA CONCILIAZIONE E LE CAMERE DI COMMERCIO
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    (nb: i "Contatti" riportati nel video vanno sostituiti con: Responsabile: dott. Antonio Capriotti - Segreteria: Sig.ra Rita Luigia Serafini - tel. 0736-279271 - email: conciliazione@ap.camcom.it

La Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha istituito lo Sportello di Conciliazione per risolvere le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (articolo 2, comma 4, punto a), legge 580 del 1993). Presso lo Sportello opera una Segreteria che coordina le parti durante tutto il procedimento di conciliazione. La Segreteria si occupa anche della gestione amministrativa e degli adempimenti necessari affinché lo svolgimento del tentativo conciliativo si svolga correttamente.
La Conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie con la quale una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la negoziazione e orientandole alla ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione è una via più veloce e più economica di soluzione dei conflitti.

E' stata sottoscritta tra la Camera di Commercio di Ascoli Piceno e quella di Macerata la Convenzione per lo svolgimento in forma associata dei compiti relativi a "Costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti" – (art. 2, comma 2, L. 29 dicembre 1993 n. 580 lett. g).

L'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Macerata è iscritto al numero 40 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, deputato a gestire i procedimenti di mediazione secondo la normativa vigente.

 

Dal 20 settembre 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per una serie di materie (artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013):

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
  • risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

contratti assicurativi, bancari e finanziari 
 
Rimane escluso dalla condizione di procedibilità il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
 
La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
 
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.
 
E’ previsto un primo incontro preliminare entro 30 giorni dal deposito della domanda, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione,le parti dovranno corrispondere soltanto le spese di avvio (40,00 + iva) ,  nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione.
 
  
Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.
 
 È stata modificata anche l’omologazione dell’accordo, che assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, altrimenti l’omologazione sarà eseguita dal Presidente del tribunale.
 
 Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, condannando la parte costituita che non ha partecipato al procedimento al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 
 
VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE:
 
Costi certi e contenuti
 Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio (vedi Tariffe Mediazione)


 Tempi rapidi
 l'incontro di conciliazione viene fissato di norma entro 30 giorni e la procedura si deve concludere entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda


 PARTICOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA:

 

  • Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
  • Credito d'imposta pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all'importo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
  • Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 50.000 euro.
     
    Dal 24 settembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2014, n. 139 (pubblicato nella G.U. n. 221 del 23 settembre 2014), per le spese di avvio sono dovuti, da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, Euro 40,00 (+ I.V.A. di legge) per le liti di valore sino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (+ I.V.A. di legge) per quelle di valore superiore.
     
     L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
     

 


 L'Organismo di Mediazione n. 40 della Camera di Commercio di Macerata, in funzioni associate con le Camere di Commercio di Ascoli Piceno e di Fermo garantisce una competenza territoriale su tutto il territorio Marche Sud, pertanto gli utenti che si rivolgeranno a questo Organismo, potranno esperire il tentativo anche presso le consorelle di Ascoli Piceno e di Fermo.

 

La Camera di Commercio, essendo un organismo professionalmente qualificato e indipendente, costituisce una garanzia nei confronti delle parti contendenti affinchè l'accordo conciliativo sia concluso in un contesto opportunamente controllato e sotto l'egida di un Regolamento ministeriale.

 

I nostri uffici ed il nostro personale sono a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie affinchè si determini una vera propensione a far ricorso a questi mezzi di giustizia alternativa.

 

Organizmo di mediazione n. 40 - Camere di Commercio di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo:

- Camera di Commercio di Macerata regolazione.mercato@mc.camcom.it

- Camera di Commercio di Ascoli Piceno conciliazione@ap.camcom.it

- Camera di Commercio di Fermo regolazione.mercato@fm.camcom.it

 


 

 

Modulistica:

 

 

 Costi:

 

Approfondimenti:

 

   

Normativa di riferimento:

 

 

 

 

Servizio informativo
Servizi Amministrativi
Sportello di Conciliazione
tel. 0736 279271
e-mail conciliazione@ap.camcom.it

 

Data di redazione: 20/1/2020

 

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